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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24798/2025 del 07/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per furto aggravato dalla destinazione a pubblico servizio, con pena di mesi quattro di reclusione ed euro 90 di multa ciascuno, oltre alla sospensione condizionale. L'unico motivo dedotto lamentava violazione di legge in ordine alla sussistenza della condizione di procedibilità, sostenendo in sostanza che non ricorresse la procedibilità d'ufficio. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p. risultava ritualmente contestata e rendeva il delitto procedibile d'ufficio; ha inoltre precisato che, ai fini dell'aggravante, rileva la destinazione della cosa sottratta a pubblico servizio, e non la destinazione a pubblico servizio del contatore o del punto di prelievo, essendo nel caso concreto sottratta energia elettrica finalizzata alla fruizione degli utenti del servizio pubblico.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sulla procedibilità, osservando che l'aggravante ex art. 625 n. 7 c.p. era stata contestata e che, nel caso di sottrazione di energia elettrica, ciò che conta è la destinazione della res al pubblico servizio, non la collocazione materiale del contatore o il fatto che l'allaccio avvenga in un immobile privato.

Norme richiamate

  • art. 625 n. 7 c.p.

    destinazione a pubblico servizio o a pubblica utilità della res

    L'aggravante sussiste quando la cosa sottratta è oggettivamente destinata a un servizio fruibile dal pubblico; nel caso dell'energia elettrica, la sua sottrazione non esclude l'aggravante se la res era destinata all'erogazione di un pubblico servizio.

  • art. 625 c.p.

    La presenza dell'aggravante comporta la procedibilità d'ufficio del furto aggravato.

Massime di principio

  • Nel furto aggravato dalla destinazione a pubblico servizio, ai fini della configurabilità dell'aggravante occorre verificare la destinazione funzionale della cosa sottratta a un servizio fruibile dal pubblico, non la mera collocazione fisica del bene o del punto di prelievo.
  • In tema di procedibilità, quando l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p. sia ritualmente contestata e sussistente, il furto resta procedibile d'ufficio.
  • Nel caso di sottrazione di energia elettrica mediante allaccio abusivo, è irrilevante che la sottrazione avvenga da terminali ubicati in una proprietà privata, se l'energia era destinata all'erogazione di un pubblico servizio.
  • Un motivo di ricorso che si fondi su una lettura della norma incompatibile con il dato letterale e con la giurisprudenza consolidata può essere qualificato come manifestamente infondato, con conseguente inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

Testo integrale

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