Cassazione Civile, Ordinanza n. 14287/2023 del 24/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Due clienti di una banca, parti di rapporti di conto corrente e deposito titoli, avevano chiesto la risoluzione dei contratti e la restituzione delle somme necessarie a ricostituire il patrimonio iniziale, oltre al risarcimento del danno biologico e del danno alla vita di relazione. La loro tesi era che, tra il 1999 e il 2001, la banca avesse eseguito per loro conto ordini di investimento recanti sottoscrizioni non autografe oppure privi di sottoscrizione, senza che fossero stati effettivamente impartiti, con conseguente perdita di ingenti somme di denaro. La corte d'appello aveva tuttavia rigettato l'appello, ritenendo che le irregolarità formali delle sottoscrizioni non bastassero, da sole, a dimostrare un grave inadempimento della banca, anche alla luce di una pretesa tolleranza dei clienti e della limitata rilevanza economica delle sole operazioni ritenute dannose. In cassazione i ricorrenti hanno impugnato la sentenza con quattro motivi, ma il ricorso principale è stato dichiarato inammissibile per inidoneità della procura speciale, poiché la procura non risultava materialmente congiunta al ricorso né notificata insieme ad esso, e quindi non rispettava i requisiti di specialità e di riferibilità al giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale per inidoneità della procura speciale al ricorso per cassazione, rilevando che la procura non era materialmente congiunta al ricorso né trasmessa/notificata insieme ad esso, sicché non poteva dirsi validamente conferita per il giudizio di legittimità. Il ricorso incidentale condizionato della banca è stato dichiarato assorbito. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti soccombenti.
Norme richiamate
La procura speciale può essere validamente conferita per il ricorso per cassazione solo se risulta materialmente congiunta all'atto o comunque incorporata in modo idoneo a renderne certa la riferibilità al giudizio di legittimità.
La procura speciale è condizione per la proposizione del ricorso per cassazione; la sua mancanza di specialità o di riferibilità all'atto impugnatorio determina inammissibilità.
Massime di principio
- Ai fini del ricorso per cassazione, la specialità della procura si ricava dalla sua collocazione topografica e dalla sua materiale congiunzione all'atto impugnato; la sola allegazione in un fascicolo separato o la mera menzione della procura non sono sufficienti.
- La congiunzione materiale o digitale della procura al ricorso consente di presumere la riferibilità del mandato al giudizio di legittimità e la sua anteriorità o contestualità rispetto alla notificazione dell'atto.
- Se la procura speciale non è congiunta al ricorso e non risulta notificata insieme ad esso, essa è inidonea a legittimare l'impugnazione e il ricorso è inammissibile.
- Quando il ricorso principale è dichiarato inammissibile per ragioni preliminari di rito, il ricorso incidentale condizionato resta assorbito.
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