Cassazione Penale, Sentenza n. 19645/2022 del 19/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di conferma della Corte d'Appello di Ancona che li aveva condannati per il reato previsto dall'art. 10-quater D.Lgs. 74/2000: 1) primo motivo di ricorso deduceva carenza del dolo richiesto dalla norma, sostenendo l'inesperienza degli imputati in materia fiscale, l'affidamento continuativo alla gestione contabile a un ex-dipendente (Paolo Angelini) e l'uso di servizi esterni (CAF, CNA), sicché mancherebbe la consapevolezza necessaria all'integrazione del delitto; 2) secondo motivo contestava la legittimità della confisca per equivalente alla luce degli artt. 12-bis D.Lgs. 74/2000 e 42 legge fallimentare, sostenendo che il vincolo sui beni già sottoposti a fallimento grava sul curatore e sul principio della par condicio creditorum, rendendo preclusa l'operatività della misura ablativa reale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per tardività: la Corte d'Appello aveva fissato il termine di novanta giorni per la redazione della motivazione ex art. 544, comma 3 c.p.p. e, in base all'art. 585, comma 2, lett. c) c.p.p., il termine per proporre ricorso era di 45 giorni, scaduto il 30 giugno 2021; il deposito del ricorso in Cassazione risulta effettuato il 1 luglio 2021, oltre il termine. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La Corte non ha esaminato nel merito i motivi sostanziali relativi al dolo o alla compatibilità della confisca con la procedura fallimentare.
Norme richiamate
Norma penale che sanziona l'omissione del versamento di imposte mediante compensazione con crediti inesistenti; nella vicenda la Corte d'Appello aveva ritenuto sussistente il reato, ma la Cassazione non ha pronunciato sul merito per inammissibilita del ricorso
Norma richiamata dai ricorrenti in relazione alla disciplina della confisca per equivalente; la questione non è stata esaminata dalla Cassazione per inammissibilita processuale
Richiamata per sostenere che il patrimonio del fallito è sottoposto al vincolo e all'azione del curatore fallimentare, con possibile conflitto con la confisca per equivalente; anche questa questione non è stata affrontata nel merito dalla Corte di Cassazione
art. 544, comma 3 cod. proc. pen.
Prevede il termine di novanta giorni per la redazione della motivazione della sentenza di secondo grado; da tale data decorre il termine per proporre impugnazione in Cassazione ove previsto
art. 585, comma 2, lett. c) cod. proc. pen.
Stabilisce il termine di 45 giorni per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza motivata della Corte d'Appello; la Corte ha applicato questa norma per dichiarare i ricorsi inammissibili per tardività
Norma che prevede l'obbligo di rifondere le spese e la possibilità di infliggere ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata dalla Corte per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende
art. 23, comma 8 D.L. n. 137/2020
Richiamato per la trattazione del ricorso (indicazione formale del tipo di trattazione), senza incidenza sul merito della decisione
Massime di principio
- Controllare con cura i termini: quando la Corte d'Appello fissa il termine di 90 giorni per la motivazione, il termine per proporre ricorso per cassazione decorre di norma dalla data di deposito della motivazione e il termine per gli imputati e' di 45 giorni; il mancato rispetto del termine comporta l'inammissibilita e sanzioni economiche.
- Se si contesta il dolo per reati tributari basandosi sull'affidamento a terzi (commercialisti, dipendenti, CAF), occorre documentare puntualmente l'affidamento e l'assenza di consapevolezza colpevole: deleghe formali, corrispondenza, incarichi scritti, ripetuta prassi di controllo, e prova che i contribuenti hanno fatto tutto il possibile per adempiere.
- Le questioni relative alla sovrapposizione tra confisca per equivalente e procedura fallimentare devono essere sollevate e approfondite nel grado di merito con prove e richieste istruttorie precise; in Cassazione, se si arriva per motivi processuali (es. tardivita), tali profili non verranno esaminati.
- In ipotesi di conflitto tra misure ablative e diritti dei creditori fallimentari, è utile richiedere al giudice una puntuale verifica della disponibilità dei beni alla data rilevante e produrre atti dal fallimento che dimostrino la situazione patrimoniale e l'intervento del curatore.
- Per evitare sanzioni per ricorso inammissibile, verificare preventivamente i presupposti di ammissibilita formale (termine, procura, rappresentanza) e, in caso di dubbio sui termini, depositare istanza di fissazione o chiedere espresso chiarimento sul deposito della motivazione prima del decorso del termine utile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 19609/2022 del 19/05/2022
- Sentenza penale · 19 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 19611/2022 del 19/05/2022
- Sentenza penale · 19 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 19612/2022 del 19/05/2022
- Sentenza penale · 19 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 19613/2022 del 19/05/2022
- Sentenza penale · 19 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 19615/2022 del 19/05/2022
- Sentenza penale · 19 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 19616/2022 del 19/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →