Cassazione Penale, Ordinanza n. 12817/2025 del 02/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice d'appello)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza di appello che, pur senza modificare il trattamento sanzionatorio applicato, ha riqualificato il fatto contestato come più grave ai sensi dell'art. 497-bis, comma 2, c.p. rispetto all'originaria qualificazione ex art. 497-bis, comma 1, c.p. Il ricorso articolava due motivi: con il primo denunciava la violazione degli artt. 43, 47 e 497-bis c.p., ma in modo ritenuto del tutto generico e sganciato dalle concrete ragioni poste a base della decisione impugnata; con il secondo deduceva la reformatio in peius, lamentando che la Corte territoriale avesse aggravato la posizione dell'imputato. È stata inoltre depositata memoria difensiva in Cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico perché non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata e il secondo infondato nella sua impostazione, poiché la riqualificazione giuridica in senso più grave non integra reformatio in peius quando non incide su specie e quantità della pena. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma originariamente applicata in primo grado e richiamata nella ricostruzione del fatto contestato
qualificazione giuridica più grave attribuita dalla Corte di appello al medesimo fatto
invocato dal ricorrente nel primo motivo, ma non ritenuto decisivo perché dedotto in modo astratto e generico
invocato dal ricorrente nel primo motivo, ma non ritenuto decisivo perché dedotto in modo astratto e generico
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi si risolvono in deduzioni astratte e generiche, non confrontate con la motivazione concreta della sentenza impugnata.
- Il giudice di appello, anche in assenza di impugnazione del pubblico ministero e anche se l'appello è proposto dal solo imputato, può attribuire al fatto una qualificazione giuridica più grave, se la questione è strettamente connessa a un capo o punto della decisione devoluto al giudizio di appello.
- La nozione di reformatio in peius, in questo contesto, riguarda il trattamento sanzionatorio in senso stretto, ossia specie e quantità della pena, e non impedisce di per sé una diversa qualificazione giuridica più grave del fatto.
- Il potere-dovere del giudice di appello di dare al reato l'esatta definizione giuridica incontra come limite il divieto di pronunciare su fatti diversi da quelli sottoposti al suo esame e il divieto di peggiorare la pena sotto il profilo della specie o della quantità.
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