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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 450/2022 del 11/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha revocato la precedente declaratoria di condono/indulto (ordinanza di luglio 2015) nei confronti di Felice Manzo. La revoca era motivata dalla sussistenza, nei cinque anni rilevanti dalla legge n.241/2006, di un delitto non colposo commesso il 4 gennaio 2009, accertato con sentenza irrevocabile nel 2010; il difensore ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di istruttoria e motivazione, sostenendo che la causa ostativa risultava dagli atti (certificato del casellario) già agli atti del giudice che aveva concesso il beneficio e che, in ogni caso, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto acquisire il fascicolo del giudizio per verificare la conoscibilità della causa ostativa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per carenza di motivazione: ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione non abbia verificato né motivato se la causa ostativa fosse "conosciuta" o "conoscibile" dal giudice che aveva concesso l'indulto. Sulla base della giurisprudenza delle Sezioni Unite e di precedenti di legittimità, la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e rinviato il procedimento al GIP di Pesaro perché acquisisca ed esamini il fascicolo del giudizio e accerti se la causa ostativa fosse conoscibile al momento del riconoscimento del beneficio, applicando la regola della preclusione alla revoca nel caso di accertata conoscibilità.

Norme richiamate

  • Legge n. 241 del 2006 (indulto)

    Indica il periodo temporale di riferimento (i cinque anni successivi all'entrata in vigore) entro il quale la commissione di reati ostativi può impedire la concessione o mantenimento del beneficio dell'indulto

  • Art. 164, comma quarto, cod. pen.

    Norma richiamata dalla giurisprudenza in tema di sospensione condizionale; la Corte indica che la concessione di benefici come la sospensione o l'indulto può essere revocata in sede esecutiva in presenza di cause ostative, salvo che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione

  • Cass. Sez. U., n. 37345 del 23/04/2015

    Principio secondo cui il giudice dell'esecuzione può revocare benefici concessi se sussistono cause ostative non documentalmente note al giudice che ha pronunciato in sede di cognizione; il giudice dell'esecuzione deve acquisire il fascicolo del giudizio per la verifica

  • Cass. Sez. 1, n. 27712 del 01/07/2020

    Conferma che la preclusione del cd. giudicato esecutivo è limitata alle questioni effettivamente dedotte e decise e non si estende a quelle meramente deducibili ma non trattate

  • Cass. Sez. 1, n. 32258 del 16/01/2018

    Stabilisce che, in caso di revoca dell'indulto in sede esecutiva, il giudice deve verificare mediante esame degli atti se la causa ostativa fosse conoscibile dal giudice che ha concesso il beneficio; la revoca è preclusa se la causa era conoscibile

  • Cass. Sez. 1, n. 32957 del 14/02/2018

    Conferma il principio che la revoca dell'indulto richiede verifica sulla conoscibilità della causa ostativa mediante esame del fascicolo

  • Cass. Sez. 1, n. 47041 del 24/01/2017

    Afferma che l'omessa valutazione di un elemento decisivo presente negli atti al momento della decisione del giudice che riconobbe il beneficio è un errore sanabile mediante impugnazione e non un novum che giustifichi la revoca in sede esecutiva

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione può revocare un beneficio (indulto, sospensione condizionale) solo se la causa ostativa non era documentalmente nota o conoscibile al giudice che originariamente ha concesso il beneficio
  • La preclusione del cd. giudicato esecutivo è "debole": opera solo sulle questioni effettivamente decise e non sulle questioni deducibili ma non valutate
  • Il giudice dell'esecuzione, prima di revocare un beneficio, deve acquisire e esaminare il fascicolo del giudizio per accertare la conoscibilita' della causa ostativa; la mancata acquisizione/valutazione costituisce carenza di motivazione
  • Se la causa ostativa risultava documentalmente dagli atti già in possesso del giudice che concesse il beneficio, la revoca è preclusa e l'impugnazione contro la decisione originaria è la via corretta per contestarla
  • L'errata valutazione o l'omessa analisi di elementi presenti negli atti è un vizio rimediabile con impugnazione; la revoca in sede esecutiva non deve sostituirsi all'ordinaria tutela di impugnazione se la causa era conoscibile

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