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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39238/2024 del 25/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di autorizzazione ad allontanarsi dagli arresti domiciliari per svolgere un'attività lavorativa. Il ricorrente, sottoposto a misura cautelare domiciliare per partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico e detenuto da circa nove anni, ha dedotto stato di "assoluta indigenza" e affievolimento delle esigenze cautelari. Ha contestato la valutazione del Tribunale che ha considerato anche il reddito della moglie (circa 800 euro mensili) e ha sostenuto che, dopo spese per utenze, tasse universitarie e rata auto, il reddito residuo non garantirebbe una vita dignitosa, giustificando così l'autorizzazione a lavorare.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Ha riaffermato che l'autorizzazione ad assentarsi per lavoro non è un diritto automatico del detenuto agli arresti domiciliari e deve essere valutata in relazione alla compatibilità con le esigenze cautelari. Ha interpretato l'art. 284, comma 3, quale norma che consente l'autorizzazione se il detenuto non può altrimenti provvedere alle indispensabili esigenze di vita o versa in situazione di assoluta indigenza, precisando che "assoluta indigenza" non equivale a totale impossidenza ma comprende l'incapacità di far fronte a oneri quali istruzione, educazione e cure. La Corte ha ritenuto legittima e non illogica la valutazione del Tribunale che ha preso in considerazione il reddito della moglie convivente, essendo essa soggetta a obbligo di mantenimento; ha inoltre richiamato l'onere di adeguata allegazione circa lo stato di indigenza. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 284 cod. proc. pen., comma 3

    art. 284, comma 3 cod. proc. pen.

    Consente l'autorizzazione ad assentarsi dal domicilio per provvedere a indispensabili esigenze di vita o per esercitare attività lavorativa se il detenuto non può altrimenti provvedere o versa in assoluta indigenza; l'assoluta indigenza non richiede totale impossidenza ma l'incapacità di sostenere oneri come istruzione, educazione e cure dei soggetti a carico.

  • art. 284 cod. proc. pen., comma 5

    art. 284, comma 5 cod. proc. pen.

    La custodia domiciliare è parificata, ai fini cautelari, a quella carceraria; l'autorizzazione ad assentarsi non deve snaturare le finalità della misura e richiede verifica di compatibilità con le esigenze cautelari.

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Previsione procedurale applicata in sede di riesame dell'appello avverso provvedimenti cautelari; quadro normativo per il giudizio sul gravame cautelare.

  • art. 616 cod. proc. pen., comma 1

    art. 616, comma 1 cod. proc. pen.

    Norma che dispone la condanna alle spese processuali a carico della parte soccombente in Cassazione; applicata per la condanna alle spese del ricorrente.

Massime di principio

  • L'autorizzazione ad assentarsi per lavoro non è un diritto automatico del detenuto agli arresti domiciliari: occorre verificare la compatibilità con le esigenze cautelari.
  • La "situazione di assoluta indigenza" va interpretata in senso ampio: non richiede totale impossidenza ma l'incapacità di far fronte a oneri essenziali quali istruzione, cure e mantenimento dei soggetti a carico.
  • Il giudice può valutare, oltre alle condizioni personali del detenuto, i redditi delle persone legalmente obbligate al suo mantenimento (es. coniuge convivente) per una valutazione concreta e rigorosa dell'indigenza.
  • Non è richiesta una prova legale formale dell'assoluta indigenza, ma il richiedente deve fornire adeguata allegazione e documentazione che corrobori lo stato di bisogno.
  • L'affievolimento delle esigenze cautelari (per es. lunga detenzione) è un elemento valutabile ma non determinante: il bilanciamento tra esigenze cautelari e necessità economiche resta rimesso al giudizio di merito.
  • Il giudice del merito ha un margine di apprezzamento nella valutazione complessiva della situazione economica e patrimoniale; le censure sulla valutazione dei fatti devono dimostrare illogicità o inosservanza di norme per avere successo in sede di legittimità.

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