Ordinanza n. 509/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’accoglimento delle seguenti conclusioni: 1) dichiarare tenuta la Provincia di Teramo a farsi carico dell'onere economico relativo ai servizi di trasporto ed assistenza ad personam resi dall’Unione di Comuni in favore dei soggetti diversamente abili relativamente all’anno solare 2004; 2) condannare la Provincia di Teramo al pagamento della somma di € 147.021,00 corrisposta dall'Unione di Comuni agli operatori scolastici incaricati della gestione dei servizi o a quella diversa somma ritenuta di giustizia; 3) condannare la Provincia di Teramo al pagamento degli interessi moratori o, in subordine, al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi nella misura legale; 4) in via del tutto subordinata e nell'ipotesi di rigetto della domanda spiegata sub a), accogliere la domanda di indebito arricchimento spiegata dall’Unione ai sensi dell’art. 2041 c.c.; 5) condannare la Provincia di Teramo al pagamento, a titolo di indebito arricchimento, della complessiva somma di € 147.021,00 o di quella diversa ritenuta di giustizia; 6) condannare la Provincia di Teramo al pagamento degli interessi di mora di cui al D.Lgs. 231/2002 ovvero di rivalutazione ed interessi sul capitale liquidato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
La controversia
L'Unione di Comuni ha proposto ricorso chiedendo che fosse accertato l'obbligo della Provincia di Teramo di farsi carico degli oneri economici relativi ai servizi di trasporto e assistenza ad personam prestati nel 2004 in favore di persone diversamente abili, con conseguente condanna al pagamento di euro 147.021,00, oltre interessi o rivalutazione monetaria. In via subordinata, ha formulato una domanda di indebito arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c. La Sezione, con precedente ordinanza, aveva disposto una verificazione ritenuta necessaria ai fini della decisione, affidandola al Dirigente della Ragioneria Provinciale del Tesoro di Teramo o a un suo delegato. Il verificatore designato ha chiesto una proroga di 120 giorni per completare l'incarico.
La decisione
Il TAR ha sospeso ogni pronuncia sulle questioni di rito, di merito e sulle spese e ha concesso al verificatore la proroga richiesta di 120 giorni, decorrenti dalla notificazione dell'ordinanza o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa. Il termine è stato qualificato come non ulteriormente prorogabile, con riserva di adottare opportuni provvedimenti in caso di mancato rispetto. La fissazione dell'udienza di trattazione del merito è stata rimessa al Presidente alla scadenza del termine; la Segreteria è stata incaricata di comunicare il provvedimento alle parti e al verificatore. Non è stata quindi assunta alcuna decisione sulle domande sostanziali.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata quale fondamento della domanda subordinata di indebito arricchimento proposta dall'Unione di Comuni; l'ordinanza non ne esamina i presupposti né decide sulla domanda.
Massime di principio
- Quando una verificazione sia stata disposta come necessaria ai fini della decisione e il verificatore rappresenti esigenze temporali per completare l'incarico, il giudice amministrativo può concedere una proroga del termine assegnato, rinviando la trattazione del merito alla sua scadenza.
- Un'ordinanza istruttoria che concede una proroga per l'espletamento della verificazione può sospendere ogni pronuncia sulle questioni di rito, di merito e sulle spese, senza anticipare la decisione sulle domande sostanziali.
- Il giudice può stabilire espressamente che il termine prorogato non sarà ulteriormente prorogabile e preannunciare l'adozione di opportuni provvedimenti in caso di mancato rispetto.
Come è indicizzato
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