Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11366/2022 del 29/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione in cassazione proposta dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia del 13/07/2020 che aveva confermato la condanna di primo grado per il reato di bancarotta aggravata (art. 219, comma secondo, n. 1 legge fallimentare). Il ricorrente denunciava violazione di legge e vizi motivazionali in ordine alla responsabilità e alla determinazione della sanzione; i difensori hanno poi depositato memoria chiedendo la riassegnazione alla Quinta Sezione per trattazione in udienza pubblica.

La decisione

La Corte di Cassazione, Sezione Settima, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione successiva alla sentenza di appello. Ha ritenuto che i motivi di ricorso non siano tutti manifestamente infondati, obbligando così la dichiarazione di estinzione. Ha altresì escluso la possibilità di proscioglimento con formula più favorevole ex art. 129, comma 2, c.p.p., poiché l'eventuale accoglimento dei vizi denunciati avrebbe comportato un rinvio al giudice di merito, precluso dall'intervenuta prescrizione. La decisione è stata resa il 14 dicembre 2021.

Norme richiamate

  • legge fallimentare - art. 219, comma secondo, n. 1

    art. 219, comma secondo„ n. 1 legge fallimentare

    la norma individua l'aggravante applicata al reato di bancarotta contestato; è indicata come titolo di imputazione ma non è centrale nella decisione di cassazione, che si risolve per prescrizione

  • codice di procedura penale - art. 129, comma 2

    art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    la Corte interpreta la norma nel senso che non è possibile pronunciare un proscioglimento con formula più favorevole quando l'accertamento favorevole richiederebbe un rinvio al giudice di merito e ciò è precluso dall'intervenuta prescrizione

  • Tabelle della Corte di Cassazione - par. 63.2

    secondo la Tabella citata, la Settima Sezione è competente a pronunciare l'annullamento senza rinvio nelle ipotesi come quella in esame

Massime di principio

  • Se il reato si estingue per prescrizione intervenuta dopo una sentenza di appello, la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio per estinzione del reato.
  • Quando i motivi di cassazione non sono tutti manifestamente infondati la Corte è obbligata a dichiarare l'estinzione del reato; la verifica del merito può essere preclusa dalla prescrizione.
  • Non è possibile ottenere un proscioglimento con formula più favorevole se per farlo sarebbe necessario rinviare la causa al giudice di merito e la prescrizione impedisce il prosieguo del processo.
  • In situazioni analoghe è essenziale valutare e contestare tempestivamente il computo dei termini di prescrizione; la dichiarazione di estinzione ancorché favorevole comporta l'assenza di una pronuncia sul merito sostanziale della responsabilità.
  • Le Sezioni della Corte di Cassazione, secondo le Tabelle e la competenza interna, possono decidere di annullare senza rinvio in presenza di condizioni di estinzione del reato; può quindi non essere sempre necessario il rinvio per la trattazione del merito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.