Cassazione Penale, Sentenza n. 41200/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava la convalida, da parte del GIP, del provvedimento del Questore del 17/12/2024 che imponeva a Mariotti il divieto di accesso per tre anni ai luoghi delle manifestazioni sportive di pallacanestro e l'obbligo, per un anno, di comparire personalmente in Questura due volte per ogni incontro (20 minuti dopo l'inizio e 20 minuti prima della fine). Le censure principali erano: omissione di valutazione della memoria difensiva depositata entro le 48 ore, carenza di motivazione circa la sussistenza delle ragioni di necessità e urgenza, irragionevolezza e difetto di motivazione circa la duplice obbligatorietà di presentazione per le partite di pallacanestro e confusione sull'ambito applicativo della misura.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso in parte. Primo motivo (omessa valutazione della memoria difensiva) ritenuto fondato; per tale motivo sono stati assorbiti il terzo e il quarto motivo. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto che il Questore avesse adeguatamente motivato la necessità di intervenire, ma che il GIP non avesse valutato e motivato adeguatamente l'urgenza e, soprattutto, non avesse considerato le doglianze difensive relative all'obbligo di presentazione. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata nella parte relativa all'obbligo di presentazione personale, ha disposto la trasmissione degli atti al GIP per una nuova deliberazione (errors in judicando) e ha sospeso l'efficacia del provvedimento del Questore limitatamente all'obbligo di presentazione. Il divieto di accesso in sé non è stato annullato dalla Corte nella pronuncia qui riportata.
Norme richiamate
legge 13 dicembre 1989, n. 401
Norma di riferimento per il divieto di accesso e gli obblighi connessi; la Corte richiede motivazione specifica, in particolare sulla necessità e urgenza e sulle modalità operative (es. obbligo di comparire)
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. e)
Base giuridica per il motivo di cassazione relativo all'omessa valutazione di atti o memorie difensive da parte del giudice
art. 13 Costituzione
Richiama il principio di motivazione e la garanzia della libertà personale; incide sull'obbligo, per le autorità, di motivare misure restrittive e le ragioni di necessità e urgenza
Sentenza Corte Costituzionale n. 512/2002
Richiamata in relazione all'obbligo motivazionale connesso agli interventi limitativi della libertà personale e alla necessità che le autorità giustifichino adeguatamente le ragioni dell'intervento
Massime di principio
- La memoria difensiva depositata nei termini previsti (es. entro 48 ore dalla notifica del provvedimento) deve essere espressamente considerata e valutata dal giudice che convalida misure limitative: la mancata menzione può rendere insufficiente la motivazione e portare all'annullamento parziale o totale.
- La motivazione sulla 'necessità' può essere adeguata se fornita dall'autorità di pubblica sicurezza, ma il giudice che convalida deve esplicitare anche la valutazione sull'urgenza, soprattutto se la misura è stata eseguita prima dell'intervento del magistrato.
- Obblighi pratici imposti al soggetto (per esempio obblighi di comparizione ripetuta durante eventi sportivi) richiedono una motivazione specifica e una valutazione di proporzionalità e di fattibilità rispetto alla natura dell'evento (es. durata e modalità di svolgimento della partita).
- In presenza di vizi di motivazione relativi a singoli aspetti della misura, la Corte può annullare solo la parte viziata e disporre il rinvio al giudice competente per una nuova valutazione, eventualmente sospendendo l'efficacia della parte impugnata.
- Per il difensore è importante non solo depositare memorie e documenti nei termini, ma anche assicurarsi che tali atti siano effettivamente portati all'attenzione del giudice (es. segnalarne il deposito in udienza o ottenere riscontro formale), perché l'omissione di valutazione può essere determinante.
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