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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00939/2025 del 09/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ravvisando ipotesi di esonero.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)

La controversia

Il soggetto interessato aveva chiesto l'affidamento in prova al servizio sociale; il tribunale di sorveglianza aveva respinto tale richiesta e, in alternativa, aveva concesso la detenzione domiciliare. Nel ricorso per cassazione veniva dedotto, con un unico motivo, che il giudice di sorveglianza non avrebbe adeguatamente considerato l'età, le condizioni di salute e le conseguenze negative che la detenzione domiciliare avrebbe potuto determinare sul piano psicologico ed economico. La Corte osserva però che l'ordinanza impugnata aveva in realtà valutato l'intero vissuto del condannato, le precedenti vicende giudiziarie e l'esito negativo di precedenti misure alternative, ritenendo tali elementi incompatibili con l'affidamento necessario per concedere la misura richiesta. Il ricorso è stato quindi ritenuto diretto a una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo ipotesi di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione è inammissibile il ricorso che solleciti una nuova valutazione del merito, delle circostanze di fatto o della congruità complessiva della motivazione, quando il provvedimento impugnato abbia già dato conto degli elementi rilevanti.
  • In tema di misure alternative alla detenzione, il giudice di sorveglianza può valorizzare l'intero vissuto del condannato, comprese le pregresse esperienze giudiziarie e l'esito negativo di precedenti misure, al fine di apprezzare l'affidabilità necessaria per la concessione dell'affidamento in prova.
  • La sola prospettazione di età, condizioni di salute o difficoltà derivanti dalla misura meno favorevole non basta, di per sé, a superare una motivazione che escluda l'idoneità del condannato a beneficiare della misura alternativa richiesta.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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