Cassazione Civile, Ordinanza n. 24342/2026 del 31/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Due lavoratori avevano convenuto la società cedente sostenendo l'illegittimità della cessione di ramo d'azienda stipulata con una terza società, perché priva dei requisiti dell'art. 2112 c.c., e avevano chiesto la reintegra presso il datore originario. Dopo una precedente sentenza che aveva dichiarato nulla la cessione e ordinato la reintegrazione, i lavoratori hanno domandato il risarcimento del pregiudizio economico per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto con la cessionaria e la reintegra effettiva, calcolato sulle retribuzioni non percepite e detratti i compensi già ricevuti dalla cessionaria. Il Tribunale e poi la Corte d'appello hanno riconosciuto la natura risarcitoria del credito per il periodo anteriore alla reintegrazione e hanno detratto, come aliunde perceptum, anche le somme corrisposte dalla cessionaria a titolo di incentivo all'esodo. In cassazione i ricorrenti hanno censurato: 1) la detrazione dell'incentivo all'esodo, sostenendo che tale somma non derivasse da attività lavorativa e non fosse causalmente connessa al danno da illegittima cessione; 2) la qualificazione risarcitoria, e non retributiva, delle somme dovute per il periodo precedente alla declaratoria di nullità della cessione, assumendo che la nullità operasse ex tunc e che, avendo messo a disposizione le energie lavorative, avessero diritto alle retribuzioni per intero. La società ha resistito sostenendo che le somme percepite erano comunque collegate alla vicenda del rapporto e che, prima dell'accertamento giudiziale, il credito era solo risarcitorio e soggetto a compensazione con quanto percepito altrove.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha affermato continuità con l'orientamento secondo cui, nell'ipotesi di illegittima cessione di ramo d'azienda, per il periodo anteriore alla sentenza che ne accerta l'illegittimità il lavoratore non ha diritto alla retribuzione ma al risarcimento del danno, dovuto dalla messa in mora, con detrazione dell'aliunde perceptum; dopo l'accertamento giudiziale, invece, i crediti assumono natura retributiva. Nel caso concreto, ha ritenuto corretta la detrazione delle retribuzioni percepite presso la cessionaria, ma ha escluso che fosse detraibile l'incentivo all'esodo, perché originato da un fatto autonomo e diverso dall'illecita cessione, mancando il nesso causale richiesto dall'art. 1223 c.c. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione per nuovo esame e per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La cessione del ramo d'azienda è scrutinata in relazione ai requisiti di legittimità; la sua invalidità comporta la permanenza del rapporto con il cedente.
È richiamato dai ricorrenti tra le norme violate, ma la Corte risolve la controversia soprattutto sulla distinzione tra credito risarcitorio e retributivo.
Il risarcimento comprende solo le conseguenze immediate e dirette del fatto illecito; i vantaggi sono detraibili solo se causalmente ricollegati allo stesso fatto generatore del danno.
È richiamato nel motivo di ricorso, ma la decisione si fonda sul principio causale dell'art. 1223 c.c. e sul tema dell'aliunde perceptum.
È evocato dai ricorrenti nel primo motivo, quale parametro normativo di tutela del lavoratore, ma non è centrale nella ratio decidendi.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere la mora del creditore/datore una volta messa a disposizione la prestazione.
Richiamato dai ricorrenti in connessione alla messa in mora e agli effetti della mora accipiendi.
Il risarcimento per il periodo anteriore all'accertamento giudiziale è dovuto dalla messa in mora del datore che rifiuti ingiustificatamente la prestazione.
Il rapporto con il cessionario, in caso di cessione illegittima, è qualificato come rapporto di fatto e le vicende ad esso relative non incidono sui diritti verso il cedente.
Massime di principio
- Nell'ipotesi di illegittima cessione di ramo d'azienda, occorre distinguere tra il periodo anteriore e quello successivo alla sentenza che accerta l'illegittimità: prima dell'accertamento il lavoratore ha un credito risarcitorio, dopo l'accertamento il credito assume natura retributiva.
- Per il periodo anteriore all'accertamento, il risarcimento è dovuto dalla messa in mora del datore originario e va ridotto delle somme effettivamente percepite dal lavoratore per lo stesso fatto lesivo (aliunde perceptum).
- La compensatio lucri cum damno opera solo se il vantaggio e il danno derivano dal medesimo fatto causativo; non sono detraibili i vantaggi che abbiano causa autonoma e indipendente dall'illecito.
- L'incentivo all'esodo corrisposto dalla cessionaria non è automaticamente detraibile dal danno risarcibile verso il cedente, se deriva da una distinta vicenda estintiva del rapporto e non dall'illegittima cessione.
- Quando la cessione è dichiarata inefficace o nulla, il rapporto con il cedente resta in essere, mentre quello con il cessionario ha natura di fatto e non incide sui diritti del lavoratore verso il datore originario.
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