Ordinanza n. 352/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto questorile di inammissibilità della domanda di rinnovo-conversione del permesso di soggiorno per cure mediche
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il decreto della Questura di Brescia che ha dichiarato inammissibile la domanda di rinnovo-conversione del permesso di soggiorno per cure mediche, comunicato e notificato il 31 dicembre 2025. Nell’esame preliminare degli atti, il Tribunale ha rilevato che la copia per immagine della procura alle liti, conferita su supporto cartaceo, era stata depositata senza sottoscrizione digitale per autentica.
La decisione
Il Tribunale non ha deciso l’incidente cautelare nel merito. Ha rilevato la violazione dell’art. 136, comma 2-bis, c.p.a., derivante dall’assenza della sottoscrizione digitale del difensore per autenticazione della copia informatica della procura cartacea. Ha disposto che la parte ricorrente regolarizzi tale irregolarità ai sensi dell’art. 44, comma 2, c.p.a., entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. La trattazione della domanda cautelare è stata quindi rinviata all’udienza camerale del 27 maggio 2026.
Norme richiamate
la copia per immagine su supporto informatico della procura alle liti conferita dal ricorrente su supporto cartaceo ... non è sottoscritta digitalmente per autentica
La copia informatica per immagine della procura cartacea deve essere sottoscritta digitalmente per autentica; in mancanza, sussiste una violazione della disposizione processuale.
parte ricorrente potrà procedere alla regolarizzazione ... con assegnazione di termine perentorio di 10 giorni
L’irregolarità relativa alla procura può essere regolarizzata entro il termine perentorio assegnato dal giudice.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito uno dei presupposti per disporre l’oscuramento delle generalità del ricorrente in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Ha costituito uno dei presupposti per disporre l’oscuramento delle generalità del ricorrente.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Ha costituito uno dei presupposti per disporre l’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Massime di principio
- La copia per immagine informatica di una procura alle liti conferita su supporto cartaceo deve recare la sottoscrizione digitale del difensore per autentica; la sua omissione integra una irregolarità processuale rilevabile dal giudice.
- L’irregolarità della procura alle liti può essere regolarizzata ai sensi dell’art. 44, comma 2, c.p.a., mediante assegnazione di un termine perentorio alla parte interessata.
- Quando la regolarizzazione della procura processuale è necessaria, la trattazione dell’incidente cautelare può essere rinviata a una successiva udienza camerale senza procedere alla decisione immediata della domanda cautelare.
Come è indicizzato
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