Cassazione Penale, Sentenza n. 07551/2026 del 25/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza di riesame che ha disposto la custodia cautelare in carcere per rapina aggravata ai danni di una farmacia. Denuncia la manifesta illogicità della motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza: contesta la rilevanza degli elementi indicati dal Tribunale (descrizione degli indumenti, un fotogramma notturno e a distanza, mancanza di accertamento antropometrico, non corrispondenza degli orari, incertezza sull'auto), sostenendo che tali elementi non consentono di identificare con sicurezza l'autore della rapina.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancanza della specificità richiesta dagli artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), c.p.p., e comunque manifestamente infondato. Nel motivare ha ritenuto congrua la valutazione del Tribunale del riesame, il quale ha criticato il gip per essersi basato solo su fotogrammi isolati senza considerare l'insieme delle registrazioni video riprodotte e la loro messa in sequenza, dagli stessi emergendo l'ingresso del soggetto a volto scoperto identificato dagli operanti, la corrispondenza degli indumenti e il fatto che l'auto utilizzata abbia terminato la corsa in prossimità dell'abitazione del ricorrente. La Corte ha inoltre chiarito che, nell'appello cautelare proposto dal P.M., è sufficiente il requisito della gravità indiziaria (livello di verosimiglianza inferiore alla soglia del ragionevole dubbio). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Autorizza la trattazione in camera di consiglio senza presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale; richiamato per motivare l'assenza delle parti all'udienza
art. 611, comma 1‑bis c.p.p.
Collega le modalità di trattazione (assenza di trattazione orale) al mancato esercizio del diritto alla trattazione nei termini previsti
Richiede la specificità dei motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto il motivo generico e privo della specificità necessaria
art. 591 c.p.p. comma 1 lett. c)
art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
Stabilisce i requisiti formali e di specificità del ricorso per cassazione; evocato per dichiarare l'inammissibilità
Principio giurisprudenziale (Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023, Necchi)
Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023, Necchi, Rv. 284982
Il riesame che ribalta il gip non necessita di motivazione rafforzata, ma richiede un confronto critico con la pronuncia impugnata e argomentazioni autonome tratte dall'intero compendio probatorio
Principio giurisprudenziale (Sez. 2, n. 12851 del 07/12/2017, Mieli)
Sez. 2, n. 12851 del 07/12/2017, dep. 2018, Mieli, Rv. 272687
Nel rito cautelare d'appello proposto dal P.M. la riforma sfavorevole dell'originaria decisione del gip non richiede la prova oltre ogni ragionevole dubbio; è sufficiente la gravità indiziaria (livello inferiore alla soglia del ragionevole dubbio)
Massime di principio
- I motivi di ricorso per cassazione devono essere specifici; esposizioni generiche o mere alternative letture degli atti sono da considerarsi inammissibili
- Quando il tribunale del riesame ribalta il gip in materia cautelare non è necessaria una "motivazione rafforzata", ma è obbligatorio un confronto critico con le ragioni del rigetto e argomentazioni autonome basate sull'intero materiale probatorio
- La valutazione delle registrazioni video nel loro insieme (sequenza di più telecamere, fermo immagine, rallentamenti e confronto diretto) può costituire elemento idoneo a fondare gravi indizi di colpevolezza anche se singoli fotogrammi apparissero poco chiari
- In appello cautelare promosso dal P.M. il livello probatorio richiesto è la gravità indiziaria, cioè una verosimiglianza della responsabilità inferiore alla soglia del ragionevole dubbio
- Ricorsi dichiarati inammissibili possono comportare condanna alle spese processuali e sanzioni pecuniarie a favore della cassa delle ammende
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