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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01414/2026 del 13/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dal condannato, senza la necessaria sottoscrizione di un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione, requisito imposto dall'art. 613 c.p.p. per i ricorsi, le memorie e i motivi nuovi. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)

La controversia

Il provvedimento impugnato del tribunale di sorveglianza aveva rigettato la richiesta di applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale e, in subordine, della detenzione domiciliare. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione con atto redatto e sottoscritto personalmente, accompagnato da dichiarazione resa personalmente all'ufficio matricola della casa circondariale. La Corte ha esaminato preliminarmente la validità formale del ricorso e ha rilevato che, ai sensi dell'art. 613 c.p.p. come modificato dalla L. n. 103/2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione. Poiché il ricorso non risultava sottoscritto da tale difensore, è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha inoltre applicato le conseguenze economiche tipiche dell'inammissibilità, condannando il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 613 c.p.p.

    a pena di inammissibilità

    Il ricorso per cassazione, così come le memorie e i motivi nuovi, deve essere sottoscritto da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; la sottoscrizione personale dell'imputato o condannato non è sufficiente.

  • L. 23/6/2017 n. 103

    È la legge che ha modificato l'art. 613 c.p.p. introducendo il requisito formale della sottoscrizione del difensore cassazionista.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità penale, la sottoscrizione del ricorso, delle memorie e dei motivi nuovi da parte di un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione è requisito di ammissibilità imposto a pena di inammissibilità.
  • La proposizione personale del ricorso da parte del condannato, senza la firma del difensore cassazionista, determina l'inammissibilità dell'impugnazione a prescindere dal merito delle censure.
  • All'inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali; inoltre, salvo che emergano elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, può essere disposto il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiberazione anticipata
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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