Cassazione Penale, Ordinanza n. 16255/2025 del 29/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale. Ha dedotto, con il primo e il secondo motivo, l'asserita non configurabilità del reato perché la condotta sarebbe consistita in un mero divincolamento, l'omessa applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis c.p. e l'assenza di responsabilità per il fatto contestato. Con il terzo motivo ha denunciato vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi generici e non specifici, perché riproduttivi di censure già esaminate in appello e non confrontati con la motivazione di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i primi due motivi erano generici e non si confrontavano con il ragionamento della Corte territoriale sulla configurabilità del reato e sulla mancata applicazione della causa di giustificazione ex art. 393-bis c.p.; il terzo motivo è stato ritenuto privo di specificità quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma incriminatrice per il reato per cui vi è stata condanna in appello; la Corte non entra nel merito della sua configurabilità, limitandosi a rilevare la genericità delle doglianze difensive.
causa di giustificazione invocata dalla difesa; il ricorso è stato ritenuto generico perché non si è confrontato con le argomentazioni di merito che ne avevano escluso l'applicazione.
base della condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità, al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità i motivi di ricorso devono essere specifici e devono confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; censure meramente riproduttive di quelle già esaminate dal giudice di merito sono inammissibili.
- La deduzione dell'insussistenza del reato per la concreta modalità della condotta richiede un confronto con gli apprezzamenti fattuali e logici del giudice di appello: la Cassazione non può essere sollecitata a una nuova valutazione del merito attraverso doglianze assertive.
- L'invocazione di una causa di giustificazione deve essere sorretta da argomentazioni che si misurino con le ragioni del diniego già espresse nel merito; in difetto, il motivo è generico.
- La censura sul trattamento sanzionatorio, inclusa la mancata concessione delle attenuanti generiche, deve indicare specifiche illogicità o omissioni motivazionali della decisione impugnata, altrimenti è inammissibile.
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