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Ordinanza

Ordinanza n. 116/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600243

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. staccataOrdinanza cautelareAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dal Comune di Reggio Calabria e da Aterp Calabria sull'istanza di cambio di alloggio di edilizia residenziale pubblica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (enti gestori ERP)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune e da Aterp Calabria sull'istanza di cambio alloggio presentata il 12 febbraio 2026, nonché la condanna delle amministrazioni a provvedere, prospettando anche una domanda risarcitoria. In sede cautelare ha chiesto la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato. Il giudice ha rilevato che la richiesta di cambio alloggio risultava già presentata il 20 ottobre 2023 e che la ricorrente, anziché azionare tempestivamente i rimedi previsti dall'ordinamento per ottenere la definizione dell'istanza, si era limitata a reiterarla nel 2026.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per insussistenza del periculum in mora. La prolungata inerzia della ricorrente, che aveva lasciato decorrere il tempo dalla prima istanza del 20 ottobre 2023 senza attivare i rimedi giuridici disponibili e aveva poi soltanto reiterato la richiesta il 12 febbraio 2026, escludeva l'urgenza cautelare. Il rigetto è stato pronunciato a prescindere dalla compatibilità astratta della misura cautelare con il rito applicabile al ricorso avverso il silenzio, soggetto agli artt. 31 e 117 c.p.a. La trattazione della domanda principale sarà fissata d'ufficio nei termini dell'art. 87, comma 3, c.p.a. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto la domanda cautelare è stata rigettata per insussistenza del periculum in mora.

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    rito speciale di cui agli artt. 31-117 c.p.a.

    Il ricorso è assoggettato al rito speciale relativo all'azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    nei termini di cui all’art. 87 comma 3 c.p.a.

    La camera di consiglio per la trattazione del ricorso avverso il silenzio sarà fissata d'ufficio secondo i termini previsti per il rito camerale.

Massime di principio

  • La reiterazione di un'istanza amministrativa già presentata non elide, ai fini cautelari, la prolungata inerzia del richiedente nell'attivare i rimedi giurisdizionali previsti per ottenere la definizione della prima istanza.
  • Nel giudizio cautelare avverso il silenzio della pubblica amministrazione, il periculum in mora può essere escluso quando il richiedente abbia lasciato decorrere un considerevole periodo senza azionare i rimedi disponibili e abbia successivamente soltanto reiterato l'istanza.
  • Il rigetto della domanda cautelare per insussistenza del periculum in mora può essere pronunciato senza esaminare la compatibilità astratta della misura richiesta con il rito speciale disciplinato dagli artt. 31 e 117 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieEdilizia residenziale pubblicaTermini e notificazione del ricorsoTutela cautelare
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSilenzio della pubblica amministrazioneDecadenza e tardività

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