Cassazione Penale, Sentenza n. 45154/2023 del 09/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del 19/06/2023 che, su accordo tra le parti ai sensi dell'art. 444 e ss. c.p.p., aveva applicato all'imputato la pena di 1 anno e 8 mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 589-bis c.p. e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per un anno. Il ricorrente, tramite difensore, deduceva un unico motivo invocando la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla durata della sanzione amministrativa accessoria (sospensione della patente).
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile perché l'imputato ha personalmente e validamente dichiarato, con atto del 25/09/2023, di rinunciare al ricorso: la rinuncia produce l'inammissibilità ai sensi dell'art. 591, c.1, lett. d) c.p.p. e l'immediato passaggio in giudicato della sentenza. Conseguentemente il procedimento d'impugnazione si estingue e la sentenza di merito diventa irrevocabile. Inoltre il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 e seguenti cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento/accordo). Nel caso di specie è il fondamento dell'accordo che ha portato alla sentenza di merito con pena concordata.
art. 589, comma 3, cod. proc. pen.
Riferimento usato per qualificare la rinuncia personale del ricorrente alla impugnazione; la dichiarazione di rinuncia, validamente resa, determina gli effetti previsti dalla normativa processuale (estinzione dell'impugnazione).
art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
Norma invocata per l'inammissibilità del ricorso in cassazione quando sussiste una valida rinuncia; qui è stata applicata per dichiarare inammissibile il ricorso a seguito della rinuncia del ricorrente.
Sez. U. n. 12602 del 17/12/2015 (Rv. 266821)
Precedente giurisprudenziale richiamato secondo cui la rinuncia regolarmente proposta estingue il rapporto processuale e determina il passaggio in giudicato della sentenza al momento della dichiarazione di inammissibilità.
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
Richiamata in materia di imposizione della sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità; qui utilizzata per giustificare l'applicazione di una sanzione alla Cassa delle ammende e per fissarne l'ammontare in mancanza di elementi escludenti la colpa del ricorrente.
Massime di principio
- La rinuncia personale e valida al ricorso per cassazione comporta l'inammissibilità dell'impugnazione e il passaggio immediato in giudicato della sentenza impugnata; pertanto chi intende criticare atti o decisioni collegati alla sentenza non deve rinunciare al gravame.
- Nel giudizio di merito concluse con accordo ex art. 444 c.p.p., le questioni relative a sanzioni accessorie (es. sospensione della patente) possono essere oggetto di impugnazione, ma la rinuncia elimina questa possibilità e rende definitive le misure applicate.
- La dichiarazione di rinuncia deve essere personale e priva di vizi (es. coazione, errore) per produrre i suoi effetti; se sussistono dubbi sulla validità della rinuncia è opportuno agire tempestivamente con rimedi idonei (es. istanze per revoca/annullamento della rinuncia se previsto o azioni straordinarie salvo limiti procedurali).
- L'inammissibilità per rinuncia può comunque comportare conseguenze economiche per il rinunciante: pagamento delle spese processuali e possibile sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, salvo prova di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
- Prima di dichiarare rinuncia a un impugnazione è consigliabile valutare con attenzione il contenuto e la portata dell'impugnazione (in particolare se riguarda sanzioni accessorie o effetti patrimoniali/di guida) e considerare alternative o parziali rinunce solo se compatibili con gli interessi del ricorrente.
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