Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45154/2023 del 09/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza del 19/06/2023 che, su accordo tra le parti ai sensi dell'art. 444 e ss. c.p.p., aveva applicato all'imputato la pena di 1 anno e 8 mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 589-bis c.p. e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per un anno. Il ricorrente, tramite difensore, deduceva un unico motivo invocando la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla durata della sanzione amministrativa accessoria (sospensione della patente).

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile perché l'imputato ha personalmente e validamente dichiarato, con atto del 25/09/2023, di rinunciare al ricorso: la rinuncia produce l'inammissibilità ai sensi dell'art. 591, c.1, lett. d) c.p.p. e l'immediato passaggio in giudicato della sentenza. Conseguentemente il procedimento d'impugnazione si estingue e la sentenza di merito diventa irrevocabile. Inoltre il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 e seguenti cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento/accordo). Nel caso di specie è il fondamento dell'accordo che ha portato alla sentenza di merito con pena concordata.

  • art. 589, comma 3, cod. proc. pen.

    Riferimento usato per qualificare la rinuncia personale del ricorrente alla impugnazione; la dichiarazione di rinuncia, validamente resa, determina gli effetti previsti dalla normativa processuale (estinzione dell'impugnazione).

  • art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.

    Norma invocata per l'inammissibilità del ricorso in cassazione quando sussiste una valida rinuncia; qui è stata applicata per dichiarare inammissibile il ricorso a seguito della rinuncia del ricorrente.

  • Sez. U. n. 12602 del 17/12/2015 (Rv. 266821)

    Precedente giurisprudenziale richiamato secondo cui la rinuncia regolarmente proposta estingue il rapporto processuale e determina il passaggio in giudicato della sentenza al momento della dichiarazione di inammissibilità.

  • Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000

    Richiamata in materia di imposizione della sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità; qui utilizzata per giustificare l'applicazione di una sanzione alla Cassa delle ammende e per fissarne l'ammontare in mancanza di elementi escludenti la colpa del ricorrente.

Massime di principio

  • La rinuncia personale e valida al ricorso per cassazione comporta l'inammissibilità dell'impugnazione e il passaggio immediato in giudicato della sentenza impugnata; pertanto chi intende criticare atti o decisioni collegati alla sentenza non deve rinunciare al gravame.
  • Nel giudizio di merito concluse con accordo ex art. 444 c.p.p., le questioni relative a sanzioni accessorie (es. sospensione della patente) possono essere oggetto di impugnazione, ma la rinuncia elimina questa possibilità e rende definitive le misure applicate.
  • La dichiarazione di rinuncia deve essere personale e priva di vizi (es. coazione, errore) per produrre i suoi effetti; se sussistono dubbi sulla validità della rinuncia è opportuno agire tempestivamente con rimedi idonei (es. istanze per revoca/annullamento della rinuncia se previsto o azioni straordinarie salvo limiti procedurali).
  • L'inammissibilità per rinuncia può comunque comportare conseguenze economiche per il rinunciante: pagamento delle spese processuali e possibile sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, salvo prova di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
  • Prima di dichiarare rinuncia a un impugnazione è consigliabile valutare con attenzione il contenuto e la portata dell'impugnazione (in particolare se riguarda sanzioni accessorie o effetti patrimoniali/di guida) e considerare alternative o parziali rinunce solo se compatibili con gli interessi del ricorrente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.