Cassazione Penale, Sentenza n. 19122/2023 del 05/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la responsabilità dell'imputato per i reati di ricettazione e di utilizzo indebito di carta di credito. Il ricorrente deduceva: 1) insufficienza dell'elemento soggettivo e errore di identificazione della persona che aveva materialmente presentato la carta (sosteneva che altro soggetto aveva usato la carta e che mancava prova della conoscenza della provenienza furtiva); 2) illegittimità della valutazione sulla non particolare tenuità del fatto rispetto alla ricettazione di una carta di credito, essendosi trattato di tentativo di acquisto di due pacchetti di sigarette; 3) mancato riconoscimento dell'attenuante per particolare tenuità del danno patrimoniale, nonostante la carta fosse stata bloccata e non fosse stato arrecato danno alla persona offesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Ha ritenuto i motivi manifestamente infondati: sulla identificazione e sul concorso di persone la Corte ha ritenuto attendibili le dichiarazioni della teste Biglia che indicavano l'imputato come soggetto collegato al possesso della carta e ha valorizzato la prova complessiva ritenendo che i due soggetti fossero entrati e avessero agito insieme; riguardo alla tenuità del fatto la Corte ha ritenuto che la ricettazione di carte di pagamento non possa qualificarsi di lieve entità per il potenziale pregiudizio derivante dalla utilizzabilità seriale dello strumento; sull'attenuante del danno patrimoniale la Corte ha confermato che non è applicabile alle carte di credito/bancomat, poiché il valore rilevante è quello della potenziale utilizzabilità e non del supporto materiale. Conseguentemente resta impregiudicata la sentenza di merito (confermata nella responsabilità e ridotta nella pena dalla Corte d'appello) e il ricorso viene respinto per inammissibilità; la decisione di inammissibilità impedisce altresì di rilevare la prescrizione maturata nel corso del giudizio.
Norme richiamate
La norma penale sulla ricettazione è interpretata in senso restrittivo rispetto alla possibilità di riconoscere la particolare tenuità: quando l'oggetto è una carta di pagamento il danno va valutato in termini del potenziale pregiudizio derivante dalla riutilizzabilità seriale dello strumento, non del valore materiale del supporto
articoli 62 numero 4 e 133 cod. pen.
Riferiti al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla disciplina della riduzione della pena; la Corte ha ritenuto già valorizzata la non particolare gravità complessiva ai fini delle attenuanti generiche concesse in termini massimi dal tribunale
Giurisprudenza consolidata (es. Sez. 2, Sent. n. 21790 del 13/04/2022, Rv. 283338-01)
Sezione citata nella motivazione come orientamento consolidato
Principio di diritto richiamato: non si configura l'attenuante del danno patrimoniale di particolare tenuità quando l'oggetto del reato sono carte di credito/bancomat, perché il danno va valutato sulla base della potenziale utilizzabilità seriale dello strumento
Massime di principio
- La mera circostanza che l'imputato non fosse colto in flagranza con lo strumento materiale non esclude la responsabilità se emergono elementi indiziari e dichiarazioni testimoniali che lo collegano all'uso o al possesso del mezzo illecito.
- La qualificazione del fatto come commesso in concorso con altri soggetti può essere desunta dalla condotta congiunta e dalla prova complessiva anche se l'imputazione originaria fosse formulata in modo monosoggettivo; la forma concorsuale non incide necessariamente sull'ammissibilità dell’imputazione.
- Nei reati di ricettazione con oggetto carte di pagamento, i giudici tendono a non riconoscere l'attenuante del danno patrimoniale di particolare tenuità, poiché il valore rilevante è la potenziale serialità di utilizzo e non l'importo materiale immediatamente sottratto.
- Le censure generiche o la semplice reiterazione di argomentazioni già presentate in appello, senza confronto puntuale con la motivazione della sentenza impugnata, sono frequentemente dichiarate inammissibili dalla Cassazione.
- È importante sollevare in tempo utile questioni di merito (ad esempio l'assenza di concorso o specifiche questioni probatorie) nei gradi precedenti di giudizio: dedurle per la prima volta in Cassazione le espone al rischio di inammissibilità.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso può comportare condanne alle spese e somme a favore della cassa delle ammende; inoltre l'inammissibilità può precludere la possibilità di valorizzare la prescrizione maturata successivamente nel corso del giudizio.
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