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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02312/2023 del 25/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata e notificata dalla società ricorrente. Poiché non vi era adesione della controricorrente, ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 391 c.p.c. e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 1.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione irrogata dall'azienda sanitaria locale per la violazione dell'art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 151 del 2007, contestata a una società per avere effettuato il trasporto di cinque bovini, di categoria vacca frisona, tra i quali uno non idoneo al trasporto. La società aveva proposto opposizione all'ordinanza-ingiunzione, ma sia il primo giudice sia la corte d'appello avevano rigettato l'opposizione. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello. Nel corso del giudizio di legittimità, prima della decisione, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, notificato alla controparte. La resistente non ha aderito alla rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, d.lgs. n. 151 del 2007

    La violazione di questa disposizione costituiva il fondamento dell'ordinanza-ingiunzione opposta, in relazione al trasporto di un animale non idoneo al trasporto.

  • art. 391 c.p.c.

    In mancanza di adesione della controparte alla rinuncia al ricorso, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto e la parte rinunciante è condannata alle spese.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se notificata alla controparte ma non accettata da questa, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia non accettata, le spese processuali sono poste a carico della parte rinunciante.
  • Quando il ricorso viene meno per effetto di rinuncia, la Corte non entra nel merito delle censure contro la decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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