Cassazione Civile, Ordinanza n. 22666/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia riguarda la determinazione dell'indennità di espropriazione per un terreno sito nel territorio comunale, catastalmente individuato, di proprietà della ricorrente quale successore della precedente intestataria. La Corte d'appello aveva liquidato l'indennità assumendo il valore venale del bene e valorizzando, come termine di raffronto, un atto notarile relativo a terreni agricoli siti nello stesso comune, mentre aveva escluso l'edificabilità del fondo. La ricorrente ha proposto cinque motivi di ricorso: con il primo ha denunciato violazione di norme costituzionali, della disciplina sull'indennità espropriativa e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che il valore del bene fosse stato determinato con criterio illogico e con comparazione tra terreni non omogenei; con il secondo ha lamentato l'omessa considerazione della prima CTU, che avrebbe stimato il fondo con criteri diversi e più elevati, e l'apparente motivazione sul punto; con il terzo ha censurato la declaratoria di inammissibilità di un documento prodotto nel corso della CTU, assumendo che il consulente potesse acquisirlo ai sensi dell'art. 194 c.p.c.; con il quarto ha dedotto nullità del procedimento per mancata concessione dei termini ex art. 183, ottavo comma, c.p.c. ai fini di ulteriori produzioni e memorie; con il quinto ha contestato la seconda CTU, che aveva applicato il d.P.R. n. 138/1998 per la stima come area urbana a verde, ritenendo illegittimo il giudizio di inapplicabilità di tale criterio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ha respinto il secondo, ha accolto il terzo e ha dichiarato assorbiti il quarto e il quinto. In applicazione dell'accoglimento del terzo motivo, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, che dovrà riesaminare la vicenda e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto corretta la premessa generale sulla non utilizzabilità dell'edificabilità di fatto, ma ha affermato che la produzione documentale effettuata nel corso della CTU non poteva essere automaticamente dichiarata inammissibile, poiché il consulente può acquisire documenti necessari allo svolgimento dell'incarico quando non si tratti di prove dei fatti principali costitutivi o estintivi riservati alla deduzione delle parti. La Corte territoriale dovrà quindi valutare nel merito la rilevanza e pertinenza di quei documenti per la stima dell'indennità.
Norme richiamate
utilizzato per censurare violazioni di legge, nullità processuali e omesso esame di fatti decisivi; la Corte distingue però tra vizi di diritto e meri dissensi sul merito della valutazione
il consulente tecnico d'ufficio può acquisire documenti necessari allo svolgimento dell'incarico nei limiti del quesito e del contraddittorio
art. 183, ottavo comma, c.p.c.
la mancata concessione dei termini è dedotta come violazione del contraddittorio, ma il relativo motivo è stato assorbito
art. 375, secondo comma, c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
art. 3 Cost.
richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla determinazione dell'indennità
art. 42 Cost.
richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla tutela della proprietà espropriata
art. 117 Cost.
richiamato nei motivi di ricorso in collegamento con i parametri convenzionali
art. 111 Cost.
richiamato quale parametro del principio del contraddittorio processuale
art. 1 del Protocollo Addizionale alla CEDU
richiamato quale parametro sovranazionale della giusta indennità espropriativa
art. 32, comma 1, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
richiamato quale criterio legale di determinazione dell'indennità per aree non edificabili
art. 40 della Legge 25 giugno 1865, n. 2359
richiamato quale norma storica in tema di indennità di espropriazione
invocato per la stima del bene come area urbana a verde; la censura è stata però assorbita
Massime di principio
- In tema di indennità di espropriazione di terreno non edificabile, il valore venale può essere agganciato anche a potenzialità di utilizzazione diverse da quella agricola, purché siano concrete e riconosciute dall'ordinamento, anche se richiedono autorizzazioni amministrative.
- È invece escluso il ricorso a una mera edificabilità di fatto o a destinazioni intermedie puramente fattuali, poiché la stima deve fondarsi su una potenzialità giuridicamente assentita e non su una mera utilità di fatto.
- Se il ricorso per cassazione si limita a criticare la valutazione di merito senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata e senza indicare specificamente gli elementi già dedotti in giudizio, il motivo è inammissibile.
- L'omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. non ricorre quando la decisione abbia effettivamente esaminato il fatto o il documento richiamato e lo abbia motivatamente disatteso.
- Nel corso della consulenza tecnica d'ufficio il consulente può acquisire documenti utili alla risposta al quesito, senza essere vincolato dalle preclusioni istruttorie delle parti, purché quei documenti non servano a provare fatti principali rimessi all'onere probatorio delle parti e non si versi in ipotesi di nullità tempestivamente eccepita.
- La compromissione del diritto di difesa e del contraddittorio può derivare anche da una erronea declaratoria di inammissibilità delle produzioni documentali, imponendo al giudice di merito di esaminarne in concreto rilevanza e pertinenza.
- Quando la cassazione accoglie un motivo che investe un error in procedendo nella gestione della prova o della CTU, il giudice di rinvio deve riesaminare la questione processuale e poi procedere alla valutazione del materiale acquisito nel rispetto dei principi sul contraddittorio e sull'ammissibilità delle acquisizioni documentali.
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