Cassazione Penale, Sentenza n. 8060/2024 del 23/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva, con unico motivo di ricorso per cassazione (art. 606 lett. b) c.p.p.), la violazione di legge in relazione all'art. 512 c.p.p., agli artt. 111, co. 3, 4 e 5 Cost. e all'art. 6 co. 3 CEDU. Lamenteva che la Corte di appello aveva acquisito, mediante lettura, le dichiarazioni pre‑processuali della persona offesa Manolache Roxana Stefania senza aver svolto ricerche all'estero per rintracciarla, ritenendo la teste irreperibile; secondo la difesa l'irreperibilità non era oggettiva e dunque l'acquisizione sarebbe stata illegittima, con conseguente lesione del diritto al contraddittorio e del giusto processo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i giudici di merito avevano verificato correttamente i presupposti per l'utilizzabilità delle dichiarazioni ai sensi dell'art. 512 c.p.p., avendo svolto ricerche in Italia presso le due residenze note della persona offesa e negli istituti penitenziari. È stato affermato che l'unico elemento relativo all'origine rumena della teste, in assenza di ulteriori elementi che colleghino la stessa al paese d'origine, non giustificava ricerche all'estero che sarebbero state meramente esplorative e non esigibili secondo canoni di ragionevolezza. Perciò l'acquisizione è legittima, non si è verificata violazione del giusto processo o del diritto al contraddittorio e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila (a favore della parte resistente).
Norme richiamate
Norma che disciplina l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese in sede predibattimentale; i giudici devono accertare l'impossibilità di comparizione del dichiarante e la necessità della lettura. Applicata nel senso che l'acquisizione è lecita se sono state effettuate ricerche ragionevoli per rintracciare la persona e sussiste oggettiva irreperibilità.
Motivo di ricorso per cassazione richiamato dal ricorrente per vizio di legge sulla valutazione dell'utilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali; la Corte ha ritenuto il motivo generico e il controllo inammissibile.
art. 111 Cost., co. 3, 4, 5
Richiamato in relazione al principio del giusto processo e al diritto al contraddittorio; la Corte ha ritenuto che tali principi non siano stati violati poiché le condizioni per la lettura delle dichiarazioni erano state adeguatamente valutate e giustificate.
art. 6 CEDU, co. 3
Riferimento al diritto a un giusto processo, tra cui il contraddittorio; la Corte ha escluso la lesione del diritto previsto dalla Convenzione alla luce delle ricerche effettuate e della ragionevole irreperibilità del teste.
Norma richiamata per segnalare che il procedimento è stato trattato con contraddittorio scritto; richiede che il ricorso sia trattato secondo le modalità previste dal decreto-legge convertito.
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 12927 del 23/03/2022, Rv. 283129
Principio di riferimento secondo cui le ricerche anche all'estero sono obbligatorie solo se sussistono precisi elementi di collegamento tra il soggetto e il paese estero; senza tali elementi le ricerche sarebbero esplorative e non ragionevolmente esigibili.
Massime di principio
- L'utilizzabilità, mediante lettura, di dichiarazioni predibattimentali è lecita se i giudici dimostrano di aver effettuato ricerche ragionevoli per rintracciare il dichiarante e sussiste oggettiva irreperibilità.
- La mera cittadinanza o origine estera non impone automaticamente ricerche all'estero: per avviare ricerche internazionali servono elementi concreti di collegamento col paese estero (residenza nota, contatti, documenti, ecc.).
- Le ricerche che avrebbero carattere meramente esplorativo non sono esigibili secondo criteri di ragionevolezza e dunque non rendono viziata l'acquisizione delle dichiarazioni qualora siano state compiute ricerche adeguate in Italia.
- La mancata partecipazione al contraddittorio non determina automaticamente la nullità del procedimento o la inammissibilità della prova: conta la valutazione complessiva della necessità, della proporzionalità e delle garanzie poste a tutela del diritto di difesa.
- In sede di cassazione i motivi che si limitano a censure generiche sulla violazione del giusto processo senza contestazioni puntuali e concrete sulla mancanza di istruttorie o sull'erronea valutazione dei fatti sono spesso dichiarati inammissibili.
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