Cassazione Civile, Ordinanza n. 06582/2026 del 19/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (titolari servitù)
La controversia
La controversia trae origine dall'allegato esercizio, da oltre cinquant'anni, di una servitù di passaggio su un fondo agricolo di proprietà del ricorrente. I resistenti hanno agito ex art. 703 c.p.c. davanti al Tribunale di Potenza lamentando che il proprietario del fondo aveva arato il tratto utilizzato per il transito, impedendo l'accesso ai rispettivi terreni. Il Tribunale ha negato la reintegra e rigettato anche nel merito la domanda. In appello, parte degli originari ricorrenti ha sostenuto che le prove testimoniali dimostravano l'esercizio della servitù e l'illecita turbativa, ottenendo la riforma della decisione e l'ordine di ripristino del possesso della servitù con divieto di ulteriori turbative. Il proprietario del fondo ha proposto ricorso per cassazione articolando otto motivi: (1) nullità del ricorso introduttivo per genericità e violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c.; (2) inammissibile mutamento della domanda per aver esteso in corso di causa l'oggetto del possesso a un bene diverso; (3) violazione dell'art. 102 c.p.c. per mancata integrazione del contraddittorio rispetto a più fondi asseritamente serventi; (4) difetto di interesse/violazione degli artt. 99, 100, 102 e 354 c.p.c. perché non era rivendicabile una servitù solo su parte dei fondi; (5) violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la Corte d'appello attribuito la reintegra su una particella non domandata; (6) nullità per mancata partecipazione in appello di uno degli originari attori che non aveva impugnato; (7) violazione degli artt. 112 e 102 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo con riferimento ancora alla particella 527 e al litisconsorzio; (8) violazione dell'art. 115 c.p.c. per asserito errore di percezione nella valutazione documentale e dei luoghi. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché l'eccezione di nullità non risultava riproposta in appello, sicché si era formato giudicato interno; ha inoltre ritenuto infondati tutti gli altri motivi: la servitù di passaggio che attraversa più fondi può essere fatta valere contro il solo proprietario del fondo contestante, senza necessità di integrare il contraddittorio verso gli altri proprietari non oppositori; la doglianza sulla particella 527 era priva di reale interesse e comunque coerente con l'impostazione della lite; la mancata partecipazione in appello di uno degli originari attori non determinava nullità, trattandosi di cause scindibili e di litisconsorzio facoltativo; il preteso errore ex art. 115 c.p.c. era in realtà una critica alla valutazione del materiale probatorio, non un errore di percezione, e il documento richiamato dalla Corte territoriale era stato usato solo come ulteriore conferma, non come prova decisiva. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e ordine di distrazione in favore del difensore dei resistenti, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del proprietario del fondo. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per mancata riproposizione in appello dell'eccezione di nullità del ricorso introduttivo, con conseguente formazione di giudicato interno. Ha ritenuto infondati i motivi residui, affermando che l'azione possessorio-confessoria relativa a una servitù di passaggio che attraversa più fondi può essere proposta contro il solo proprietario del fondo che contesti la servitù, senza litisconsorzio necessario degli altri proprietari; ha escluso la nullità per la mancata partecipazione in appello di uno degli originari attori, trattandosi di cause scindibili; ha negato la sussistenza di un vizio di ultrapetizione e di un errore di percezione nella valutazione della prova. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate e distratte in favore del difensore dei resistenti, ed è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
indica il ricorso per la tutela possessoria/reintegrazione proposto in primo grado.
richiamato per la dedotta nullità dell'atto introduttivo per insufficiente determinazione della domanda.
richiamato in relazione alla pretesa nullità del ricorso introduttivo.
richiamato per sostenere la pretesa introduzione di una domanda nuova in corso di causa.
invocato per affermare l'inammissibilità della domanda nuova.
richiamato, insieme agli artt. 100 e 102 c.p.c., per sostenere il difetto di interesse all'azione.
richiamato per contestare l'interesse ad agire dei resistenti.
richiamato sia per sostenere il litisconsorzio necessario sia, per contro, escluso dalla Corte nel caso di servitù di passaggio su più fondi.
richiamato per dedotta ultrapetizione e attribuzione di un bene della vita non domandato.
invocato per denunciare un supposto errore di percezione nella valutazione delle prove; la Corte precisa che si trattava, in realtà, di critica alla valutazione del materiale probatorio.
richiamato per la nullità derivante dalla mancata partecipazione di un originario attore al giudizio di appello.
applicato dalla Corte in quanto le cause erano scindibili e l'appello era stato proposto solo da alcuni attori originari.
"le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate"
consacra l'effetto devolutivo dell'appello e preclude in cassazione la riproposizione di eccezioni non coltivate in appello, formando giudicato interno.
indicato nei motivi di ricorso come norma che delimita i vizi denunciabili in cassazione.
richiamato per il deposito di memorie in prossimità dell'adunanza camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Le eccezioni non accolte in primo grado, se non espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate; su di esse si forma giudicato interno e non è consentito dedurle per la prima volta in cassazione.
- Nell'azione diretta a far accertare o reintegrare il possesso di una servitù di passaggio che attraversi più fondi, il contraddittorio deve essere integrato solo nei confronti del proprietario del fondo che contesta la servitù o ostacola il passaggio, non anche verso i proprietari di altri fondi non oppositori.
- Quando più soggetti agiscono nello stesso processo a tutela di situazioni omogenee ma autonome, la causa può essere scindibile e il litisconsorzio è soltanto facoltativo; l'omessa impugnazione da parte di uno degli originari attori rende irrevocabile nei suoi confronti la decisione non appellata.
- Il vizio di cui all'art. 115 c.p.c. non può essere utilizzato per contestare la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito; è deducibile solo un effettivo errore di percezione o l'utilizzazione di prove inesistenti o non introdotte nel processo.
- La censura di ultrapetizione richiede che il giudice abbia attribuito un bene della vita estraneo alla domanda; non è configurabile quando la decisione si mantenga nell'ambito della situazione sostanziale oggetto del giudizio e la doglianza sia priva di concreto interesse.
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