Cassazione Penale, Ordinanza n. 00923/2025 del 09/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia del 28 marzo 2024, deducendo un unico motivo di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio. Il ricorso contestava quindi sia il diniego delle attenuanti generiche sia la misura della pena irrogata. La Corte ha ritenuto il motivo privo di specificità e manifestamente infondato, osservando che il giudice di merito, nel negare le attenuanti generiche, non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, ma può limitarsi a richiamare gli elementi negativi ritenuti decisivi o l'assenza di elementi positivi; inoltre, la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e, salvo il caso di pena sensibilmente superiore alla media edittale, è sufficiente una motivazione sintetica.
Norme richiamate
Richiamato come criterio per la graduazione della pena, nell'ambito della discrezionalità del giudice di merito.
Richiamato come parametro per la determinazione della pena e per la relativa motivazione.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito richiami gli elementi negativi ritenuti decisivi oppure l'assenza di elementi positivi, senza dover esaminare analiticamente ogni dato favorevole o sfavorevole allegato dalle parti.
- La censura sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è inammissibile quando non indica specifici elementi positivamente valorizzabili trascurati dal giudice di merito.
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e la motivazione può essere sintetica quando la sanzione irrogata non si discosta in modo significativo dalla misura media edittale.
- Espressioni motivazionali sintetiche come 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento' possono essere sufficienti a sorreggere la decisione sul trattamento sanzionatorio, salvo il caso di pene di gran lunga superiori alla misura media.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 9 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00779/2025 del 09/01/2025
- ordinanza_penale · 9 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00780/2025 del 09/01/2025
- ordinanza_penale · 9 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00786/2025 del 09/01/2025
- ordinanza_penale · 9 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00788/2025 del 09/01/2025
- ordinanza_penale · 9 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00789/2025 del 09/01/2025
- ordinanza_penale · 9 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00791/2025 del 09/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →