Cassazione Penale, Ordinanza n. 33588/2025 del 10/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata inoltre disposta la rifusione, in favore della parte civile costituita, delle spese di assistenza e difesa del grado di cassazione, liquidate in euro 2.000 oltre accessori di legge.
Esito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
Nel processo, nel quale era costituita parte civile una persona offesa, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Napoli del 4 dicembre 2024. L'unico motivo riguardava l'acquisizione agli atti di un file audio memorizzato su pennetta USB e prodotto dalla persona offesa: secondo il ricorrente, tale acquisizione sarebbe stata illegittima o comunque inutilizzabile. La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura si risolveva nella pedissequa reiterazione di doglianze già formulate in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito. Ha inoltre osservato che la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato, chiarendo che il file audio era utilizzabile come prova documentale ai sensi dell'art. 234 c.p.p., senza bisogno di applicare le garanzie previste per le intercettazioni di conversazioni.
Norme richiamate
un file audio su supporto informatico, prodotto dalla persona offesa, può essere utilizzato come documento ai fini probatori, senza necessità di applicare la disciplina delle intercettazioni di conversazioni.
somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La riproposizione in cassazione di motivi già dedotti in appello e già specificamente disattesi dal giudice di merito può condurre alla declaratoria di inammissibilità del ricorso quando non si confronta in modo effettivo con la motivazione impugnata.
- Un file audio prodotto dalla persona offesa può essere valorizzato come prova documentale ex art. 234 c.p.p. quando si tratti di un supporto che documenta fatti rilevanti, senza che ciò comporti automaticamente l'applicazione della disciplina delle intercettazioni.
- La distinzione tra documentazione probatoria e intercettazione va effettuata in base alla natura dell'atto acquisito e al modo in cui è stato formato: non ogni registrazione audio richiede le garanzie proprie delle captazioni di conversazioni.
- L'inammissibilità del ricorso in cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, oltre alle eventuali statuizioni civili in favore della parte civile.
Come è indicizzato
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