Sentenza del 08/05/2019 n. 12129 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava il recupero di dazi e IVA relativi alle importazioni di tonno effettuate negli anni 2007-2009 dalla Repubblica Dominicana. Sosteneva, tra l'altro, l'obbligatorietà del contraddittorio preventivo, il difetto di motivazione dell'avviso per mancata allegazione della documentazione OLAF, l'applicabilità dell'esimente prevista dall'art. 220, par. 2, lett. b), del Reg. CE n. 2913/1992 e l'illegittimità del recupero riferito a tutti i lotti, nonostante le irregolarità riguardassero solo alcune partite. La controversia verteva principalmente sulla mancanza del requisito di nazionalità delle navi e degli equipaggi che avevano pescato il tonno, requisito necessario per beneficiare del regime preferenziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha chiarito che il contraddittorio preventivo, pur obbligatorio in materia di tributi armonizzati, non comporta automaticamente la nullità dell'atto: il contribuente deve dimostrare concretamente quale risultato diverso avrebbe potuto ottenere partecipando al procedimento. L'avviso è stato ritenuto sufficientemente motivato perché riportava gli elementi essenziali delle indagini OLAF, la cui documentazione era riservata e non doveva necessariamente essere allegata. È stata esclusa l'applicazione dell'art. 220, par. 2, lett. b), del Reg. CE n. 2913/1992, poiché non si trattava di un errore dell'autorità doganale, ma di un'importazione in frode alle condizioni dell'agevolazione; spettava quindi all'importatore dimostrare una particolare diligenza. Il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a contestare un accertamento di fatto senza evidenziare una reale violazione di legge. Le spese sono state integralmente compensate, ma è stato disposto il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374, art. 11, comma 2
Il contraddittorio amministrativo preventivo in materia doganale è obbligatorio, ma la sua violazione non determina automaticamente l'annullamento dell'atto se il contribuente non dimostra un concreto pregiudizio e la possibilità di un esito diverso.
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 41
Il diritto a una buona amministrazione comprende il diritto di essere ascoltati, ma la violazione del contraddittorio richiede comunque la dimostrazione di una concreta incidenza sulla difesa per produrre l'invalidità dell'atto.
Reg. CE 25 maggio 1999, n. 1073
Le indagini e la documentazione OLAF possono avere carattere riservato; l'amministrazione può richiamarne gli esiti nell'avviso senza necessariamente allegare integralmente i documenti investigativi.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
L'obbligo di motivazione dell'atto impositivo è rispettato quando l'atto espone gli elementi essenziali degli atti richiamati, anche se non allegati, purché il contribuente possa comprendere la contestazione e difendersi.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7
La disciplina del contraddittorio prevista per gli accessi e le verifiche fiscali non è automaticamente applicabile alla materia doganale.
Reg. CE 12 ottobre 1992, n. 2913, art. 220, par. 2, lett. b)
L'esenzione dal recupero a posteriori dei dazi presuppone un errore imputabile alle autorità doganali e la buona fede dell'importatore. La disposizione non opera quando l'agevolazione è stata ottenuta mediante certificazioni inesatte collegate a una frode o a irregolarità sostanziali.
Reg. CE 12 ottobre 1992, n. 2913, art. 78
Consente il controllo successivo delle dichiarazioni doganali e la rettifica dei dazi dovuti quando emergano irregolarità dopo lo svincolo delle merci.
Reg. CE 2 luglio 1993, n. 2454, art. 68, par. 1, lett. f)
Il regime preferenziale per i prodotti ittici richiede che il pescato sia ottenuto dal mare mediante navi e equipaggi appartenenti al Paese beneficiario, secondo il requisito di nazionalità previsto dalla disciplina applicabile ratione temporis.
Reg. CE 18 novembre 2010, n. 1063
La modifica normativa non può essere applicata retroattivamente a importazioni anteriori alla sua entrata in vigore.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato già dovuto.
Massime di principio
- In materia doganale, la mancanza del contraddittorio preventivo non comporta automaticamente l'annullamento dell'avviso: il contribuente deve indicare e dimostrare quali difese o documenti avrebbe potuto presentare e come questi avrebbero potuto determinare un esito diverso.
- Un avviso di rettifica può essere motivato per relationem senza allegare integralmente gli atti richiamati, purché ne riporti gli elementi essenziali e consenta al contribuente di comprendere le contestazioni e di esercitare pienamente la difesa.
- Quando l'agevolazione doganale dipende da certificati di origine o di provenienza, l'importatore deve verificare con particolare diligenza i requisiti sostanziali sottostanti, soprattutto nell'ambito di un'attività imprenditoriale organizzata.
- L'esimente relativa all'errore dell'autorità doganale non è normalmente applicabile se l'irregolarità deriva da una frode o da una certificazione inesatta scoperta tramite indagini successive: in tale situazione l'importatore deve provare la propria buona fede e una diligenza qualificata.
- Il giudice di legittimità non riesamina liberamente gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito; per contestarli occorre individuare una specifica violazione di legge o un vizio motivazionale ammissibile, non limitarsi a proporre una diversa valutazione delle prove.
- Le condizioni per beneficiare di un regime preferenziale devono essere valutate secondo la normativa vigente al momento delle importazioni; una disciplina successiva più favorevole non può essere applicata retroattivamente in assenza di una specifica previsione.
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