Cassazione Civile, Ordinanza n. 07827/2024 del 22/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La corte d'appello aveva confermato la decisione di primo grado che aveva accertato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra le parti, con decorrenza dal 3 marzo 2015, inizialmente con orario part-time fino al 17 agosto 2015 e poi a tempo pieno, condannando la banca alla riammissione in servizio e al pagamento di un'indennità pari a 3 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto ex art. 32 della L. n. 183 del 2010. La banca ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza; il lavoratore ha resistito con controricorso. Prima dell'udienza, però, la banca ha depositato un verbale di conciliazione in sede protetta del 19 settembre 2019, dal quale risultava la rinuncia al ricorso da parte della banca, l'adesione del lavoratore alla rinuncia e la compensazione delle spese. Ne è seguita la richiesta/necessità di prendere atto della definizione transattiva sopravvenuta nel giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte ha rilevato che le parti avevano definito la controversia con accordo intervenuto in sede protetta dopo la proposizione del ricorso per cassazione. Tale accordo ha sostituito il precedente assetto derivante dalla sentenza impugnata, travolgendone l'efficacia, con conseguente cessazione della materia del contendere. In applicazione di Cass. S.U. n. 8980/2018 e Cass. n. 24632/2019, la Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere tra le parti e, sulla base della pattuizione contenuta nel verbale di conciliazione, ha compensato le spese del giudizio ai sensi dell'art. 92, ultimo comma, c.p.c.
Norme richiamate
3 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto
richiamato come base legale dell'indennità riconosciuta dal giudice di merito in conseguenza dell'accertamento del rapporto di lavoro
utilizzato per compensare le spese di lite in ragione della pattuizione intervenuta tra le parti nel verbale di conciliazione
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di legittimità, le parti definiscono la controversia con un accordo convenzionale che sostituisce la regolamentazione contenuta nella sentenza impugnata, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell'efficacia della decisione impugnata.
- La rinuncia al ricorso accettata dalla controparte, se inserita in un verbale di conciliazione in sede protetta e riferita all'intera lite, comporta la caducazione del giudizio di cassazione per sopravvenuta regolazione pattizia del rapporto controverso.
- In presenza di una definizione conciliativa che preveda la compensazione delle spese, il giudice di legittimità può dare attuazione a tale pattuizione disponendo la compensazione delle spese del giudizio.
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