Cassazione Penale, Ordinanza n. 08086/2026 del 02/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, in applicazione delle conseguenze legali dell'inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello, resa con rito ex art. 599-bis c.p.p. in relazione a delitti in materia di stupefacenti, deducendo il vizio di motivazione per omessa valutazione, da parte del giudice, delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. In particolare, sosteneva che il giudice avrebbe dovuto rilevare l'evidenza della prova di non colpevolezza. La Corte di cassazione ha ritenuto le censure generiche e non confrontate con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva espressamente escluso i presupposti per una pronuncia ex art. 129 c.p.p. richiamando l'arresto in flagranza dell'imputato.
Norme richiamate
indica il rito/il tipo di definizione della sentenza impugnata, resa dalla Corte di appello in quella forma semplificata.
il proscioglimento immediato può essere pronunciato solo quando emergano in modo evidente le condizioni di non punibilità o di non colpevolezza; nel caso concreto la Corte ha escluso tali presupposti.
l'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura relativa all'omessa applicazione dell'art. 129 c.p.p. è inammissibile quando è formulata in modo generico e non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata.
- La pronuncia di proscioglimento immediato presuppone che l'evidenza della non colpevolezza o della causa di non punibilità emerga ictu oculi dagli atti; se il giudice di merito ha escluso espressamente tale evidenza, la doglianza deve indicare specificamente l'errore motivazionale.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, seguono per legge la condanna alle spese processuali e la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
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