Cassazione Penale, Sentenza n. 26516/2023 del 20/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 16/11/2022 con cui la Corte di Appello di Palermo aveva rigettato la richiesta di annullamento o revoca dell'ingiunzione di demolizione emessa in conseguenza della sentenza del 6/2/2002 (irrevocabile il 26/6/2002). La ricorrente contestava che fossero state presentate due domande di sanatoria e che l'Amministrazione comunale avesse rilasciato una sola concessione in sanatoria nonostante attestazioni (tra cui certificazione di regolarità urbanistica); sosteneva inoltre che non vi fosse stato frazionamento indebito delle istanze in quanto si trattava ab origine di due distinte e autonome unità immobiliari, ciascuna entro il limite di 750 m3 e senza superare la soglia complessiva di 3000 m3.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse correttamente motivato il rigetto: le opere in questione non erano condonabili poiché il volume abusivo complessivo era di 1.389,87 m3 e, ai fini del condono, un edificio va considerato unitario se fa capo allo stesso soggetto che propone la domanda, con l'obbligo di riferire le istanze ad una unica concessione in sanatoria per evitare elusioni del limite volumetrico. La ricorrente era stata ritenuta pienamente responsabile dell'abuso. Per l'inammissibilità del ricorso è stata disposta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la Corte ha richiamato anche la sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13/6/2000.
Norme richiamate
Applicato per disporre l'onere delle spese processuali e il versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile, salvo che risulti la mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
legge 24 novembre 1994, n. 724 (condono edilizio)
Richiamata per il principio secondo cui, ai fini della concedibilità della sanatoria, deve considerarsi unitario l'edificio riconducibile al medesimo soggetto che presenta la domanda, onde evitare il frazionamento che elude i limiti volumetrici previsti
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Corte Cost., 13/06/2000 n. 186
Richiamata con riferimento al regime sanzionatorio e alla valutazione della colpa della parte nella proposizione di atti processuali infondati/inammissibili
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 44596 del 20/05/2016 (Boccia)
Sez. 3, n. 44596/2016 Boccia, Rv. 269280
Richiamata per il principio che più istanze riferibili a un unico edificio e a un unico soggetto devono essere considerate congiuntamente e riferirsi a un'unica concessione in sanatoria per evitare l'elusione del limite legale di consistenza dell'opera
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 20889 del 10/06/2020 (Di Somma)
Sez. 3, n. 20889/2020 Di Somma, Rv. 279313
Conferma che il criterio dell'unitarietà dell'edificio ai fini del condono si applica senza distinzione tra opere residenziali e non residenziali
Massime di principio
- Se la totalità delle opere abusive è riconducibile allo stesso soggetto, il volume va valutato unitariamente: non è consentito frammentare le domande di sanatoria per eludere i limiti volumetrici imposti dalla normativa sul condono
- Se il volume abusivo complessivo eccede la soglia che rende ammissibile la sanatoria, l'ordine di demolizione non è revocabile e le richieste di annullamento/revoca del provvedimento amministrativo sono destinate a fallire
- In sede di Cassazione è essenziale confrontarsi puntualmente con l'iter argomentativo della motivazione di merito: la mancata deduzione rispetto alle argomentazioni rilevanti può comportare l'inammissibilità del ricorso
- Documenti amministrativi (es. certificazioni comunali) non prevalgono se, alla luce delle regole sul condono e della valutazione del volume complessivo, risultano soddisfatti i presupposti per la non concedibilità della sanatoria
- In caso di ricorso inammissibile la parte può essere condannata alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., salvo che sia dimostrabile l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26488/2023 del 20/06/2023
- Sentenza penale · 20 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26489/2023 del 20/06/2023
- Sentenza penale · 20 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26494/2023 del 20/06/2023
- Sentenza penale · 20 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26496/2023 del 20/06/2023
- Sentenza penale · 20 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26498/2023 del 20/06/2023
- Sentenza penale · 20 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26499/2023 del 20/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →