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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36703/2023 del 05/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 27/09/2022 che aveva respinto l'opposizione promossa in favore del ricorrente alla decisione del 1/12/2021; il ricorrente chiedeva che fosse dichiarata estinta la pena pecuniaria connessa alla pena in esecuzione (riferita nel provvedimento come parte di un cumulo), sulla base dell'esito positivo dell'affidamento in prova (ex art. 94 TU Stup.) e della sussistenza di "disagiate condizioni economiche" ai sensi dell'art. 47, comma 12, Ordinamento penitenziario: il ricorrente denunciava che il pagamento della pena pecuniaria (importo rilevato nell'istruttoria come elevato rispetto al suo reddito annuo) avrebbe compromesso l'equilibrio del bilancio domestico e la prospettiva di reinserimento sociale; contestava inoltre che le quote di comproprietà di tre immobili (1/6 ciascuna) non fossero realmente liquidabili o produttive di reddito.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha confermato la valutazione del Tribunale di sorveglianza che, sulla base della certificazione ISEE e degli accertamenti, ha ritenuto che la comproprietà di tre immobili (seppure in quota 1/6) rappresenti una capacità economica idonea a fronteggiare in tutto o in parte la sanzione pecuniaria e che non fosse provata adeguatamente l'impossibilità di alienare tali cespiti. La Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale coerente e priva di vizi logici, richiamando i principi giurisprudenziali sul necessario bilanciamento tra recupero del credito erariale e recupero sociale del condannato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 47, comma 12, Ordinamento penitenziario

    Il requisito delle "disagiate condizioni economiche" per l'estinzione della pena pecuniaria conseguente a esito positivo della prova va interpretato in senso ampio: non richiede la totale impossidenza, ma sussiste quando l'esazione coattiva della sanzione possa compromettere seriamente le esigenze vitali o l'equilibrio del bilancio domestico del condannato e, quindi, le sue prospettive di reinserimento sociale. Occorre una valutazione comparativa tra entità della sanzione e mezzi reddituali/patrimoniali disponibili.

  • art. 94 TU Stupefacenti (richiamato nel testo)

    L'esito positivo dell'affidamento in prova ai sensi dell'art. 94 determina l'estinzione della pena detentiva in esecuzione, ma non automaticamente dell'eventuale pena pecuniaria connessa: quest'ultima può essere estinta solo se ricorrono le condizioni previste dall'art. 47, comma 12, Ord. pen.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 (richiamata sul punto economico-procedurale)

    Richiamata in relazione alle condizioni per l'esenzione dall'obbligo contributivo/provvedimenti economici: la decisione indica che, se non ricorrono le condizioni previste dalla giurisprudenza costituzionale per l'esenzione, non può essere escluso l'obbligo di pagamento di somme a titolo di provvisionali o spese.

Massime di principio

  • La valutazione delle "disagiate condizioni economiche" è comparativa: il giudice confronta entità della sanzione pecuniaria con redditi e patrimonio effettivamente disponibili, cercando un equilibrio tra recupero del credito e tutela del reinserimento sociale.
  • La sussistenza di quote di proprietà anche in comproprietà può essere valutata come capacità di far fronte al pagamento se esiste una concreta possibilità di alienazione o realizzo delle stesse; la semplice indicazione di bassa produttività reddituale degli immobili non esclude automaticamente la loro rilevanza.
  • Il ricorrente ha l'onere di documentare in modo specifico e probatorio le difficoltà di liquidazione dei beni (ad es. impossibilità concreta di vendita della quota di comproprietà, vincoli, contenziosi, assenza di mercato), non basta una deduzione generica sulla difficoltà di realizzo.
  • Il reddito familiare può essere considerato nella valutazione, ma non va assunto automaticamente come elemento idoneo a escludere lo stato di disagio del condannato: occorre verificare la concreta disponibilità e la destinazione di quei redditi rispetto agli oneri familiari.
  • Per ottenere l'estinzione della pena pecuniaria dopo affidamento positivo è utile produrre ISEE, documentazione reddituale e patrimoniale dettagliata, attestazioni sulla produttività dei cespiti, eventuali perizie o documenti che dimostrino l'impossibilità di vendita o l'impatto che la vendita avrebbe sull'equilibrio economico familiare.

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