Ordinanza n. 1208/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento, previa sospensione: Per quanto riguarda il ricorso principale: del diniego della proroga di autorizzazione alla coltivazione di cava (prot. 2023.0327697 del 27.06.2023); Per quanto riguarda i motivi aggiunti della comunicazione avvio del procedimento del 19/02/2024 con PG/2024/0086610 Genio Civile di Benevento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di proroga dell'autorizzazione alla coltivazione di cava e successiva nota del Genio Civile relativa a una seconda istanza di proroga
Esito
La controversia
La società ha impugnato il diniego regionale del 27 giugno 2023 relativo alla proroga dell'autorizzazione n. 93/10 alla coltivazione di cava, richiesta il 23 giugno 2023. Con motivi aggiunti ha impugnato la nota del Genio Civile di Benevento del 19 febbraio 2024, adottata in riscontro a una seconda istanza di proroga presentata il 31 gennaio 2024. Dopo il passaggio in decisione sono emersi profili di possibile improcedibilità del ricorso principale, poiché la seconda istanza e il provvedimento successivo potrebbero aver inciso sull'interesse della società alla decisione del primo ricorso. Il TAR ha ritenuto necessario acquisire chiarimenti sulla persistenza dell'interesse e sull'esito dell'istruttoria e del procedimento amministrativo.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito né dichiarato l'improcedibilità. Ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., ha assegnato alle parti sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per depositare memorie sulla possibile improcedibilità del ricorso principale e sulla persistenza dell'interesse alla sua decisione. Ha inoltre disposto un incombente istruttorio, imponendo alle parti, e in particolare alla Regione Campania tramite il dirigente competente, di depositare entro il medesimo termine perentorio una relazione dettagliata sui fatti, sull'esito dell'istruttoria svolta nelle more e sull'andamento del procedimento. Ha avvertito che l'eventuale mancata ottemperanza della Regione potrà essere valutata quale argomento di prova ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a. L'udienza di merito è stata rinviata al 22 ottobre 2026.
Norme richiamate
termine di giorni sessanta
Consente al giudice di assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie quando intenda porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, nel caso concreto la possibile improcedibilità del ricorso principale.
Richiamati dal giudice nell'ambito dei poteri istruttori e di acquisizione di elementi utili alla decisione.
La mancata ottemperanza all'ordine istruttorio può essere valutata dal Collegio quale argomento di prova.
Massime di principio
- Quando, dopo il passaggio in decisione, emergono fatti o atti sopravvenuti potenzialmente idonei a incidere sulla persistenza dell'interesse alla decisione, il giudice deve consentire alle parti di interloquire sulla possibile improcedibilità ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., prima di definire il giudizio.
- La presentazione di una nuova istanza amministrativa e l'adozione di un successivo provvedimento sulla medesima utilità richiesta possono rendere necessario verificare se permanga l'interesse alla decisione del ricorso originario; tale effetto non può essere dichiarato senza acquisire i necessari chiarimenti sul rapporto tra i procedimenti.
- Il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione il deposito di una relazione dettagliata sull'andamento del procedimento e sull'esito dell'istruttoria, assegnando un termine perentorio; l'inosservanza dell'ordine può essere valutata quale argomento di prova ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a.
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