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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38615/2024 del 21/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Banco BPM chiedeva la revoca e la restituzione della somma di euro 497.431,12 sottoposta a sequestro conservativo (disposto nel 2009/2006) sostenendo l'inesistenza dei presupposti per il sequestro ai sensi dell'art. 316 c.p.p. e censurando la decisione della Corte di appello che si era dichiarata incompetente e aveva invitato la banca a rivolgersi al giudice civile. In secondo luogo deduceva carenza di motivazione circa il mantenimento del sequestro e le modalità di tutela dei suoi diritti in sede civile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio secondo cui il passaggio in giudicato di una sentenza penale che contiene statuizioni civili immediatamente esecutive e che accertano crediti certi, liquidi ed esigibili determina la conversione automatica del sequestro conservativo in pignoramento; conseguentemente la competenza a decidere sulle domande di terzi circa il vincolo è del giudice civile (opposizione di terzo al pignoramento). Nel caso concreto la sentenza penale del 5 maggio 2014 (con conferme successive) conteneva provvisionali esecutive e quindi il sequestro si era convertito in pignoramento: la Corte di appello si era quindi correttamente dichiarata incompetente. Il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 316 c.p.p.

    Disciplina il sequestro conservativo penale; la Corte richiama che il sequestro conservativo si converte in pignoramento quando la sentenza penale divenuta irrevocabile contiene statuizioni civili esecutive che accertano un credito certo, liquido ed esigibile

  • art. 676, comma 2, c.p.p.

    Richiamato nella parte che attiene alla necessità di devolvere le questioni sulla restituzione del denaro al giudice civile mediante le forme dell'azione civile (applicazione analogica per la competenza)

  • art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) c.p.p.

    Norme richiamate dal ricorrente come basi dei motivi di cassazione (lett. b) inosservanza/erronea applicazione della legge penale; lett. e) omessa motivazione); la Corte ha ritenuto i motivi infondati alla luce del principio di conversione del sequestro

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che autorizza la condanna alle spese del ricorrente in cassazione; applicata per condannare il Banco BPM al pagamento delle spese processuali

  • art. 64 L.F. (legge fallimentare)

    Richiamata nel quadro fattuale (azione di revocatoria fallimentare) che ha dato luogo alla pretesa civile di pagamento dell'importo oggetto del sequestro; la pronuncia civile di revocatoria ha contribuito al quadro che ha reso esecutivo il credito

Massime di principio

  • Se una sentenza penale divenuta irrevocabile contiene statuizioni civili immediatamente esecutive che accertano un credito certo, liquido ed esigibile, il sequestro conservativo penale si converte in pignoramento e la competenza per le richieste di terzi sul vincolo è del giudice civile (opposizione di terzo al pignoramento).
  • La conversione non opera quando la condanna penale è generica e non definisce un credito certo: in tal caso occorre la liquidazione del danno da parte del giudice civile perché il vincolo diventi esecutivo.
  • Chi ritiene di avere diritto alla restituzione di somme sottoposte a sequestro che si sono convertite in pignoramento deve agire davanti al giudice civile con le forme processuali appropriate (opposizione di terzo al pignoramento o altre azioni civili pertinenti), non davanti al giudice dell'esecuzione penale.
  • La prova di pagamenti effettuati (es. atto di precetto e pagamento) e la distinzione tra diverse causali di pagamento (es. esecuzione di una sentenza civile di revocatoria) rilevano in sede civile per dimostrare l'insussistenza del vincolo o per promuovere azioni di restituzione.
  • In sede di cassazione i motivi fondati su inosservanza delle norme sul sequestro o su carenza di motivazione richiedono di essere valutati alla luce della conversione in pignoramento: se la conversione è avvenuta per titolo esecutivo penale irrevocabile, le censurie sulla competenza del giudice penale risultano in genere infondate.

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