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Sentenza

Sentenza del 08/03/2017 n. 5975 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l’insufficienza della motivazione della CTR sulla questione decisiva della qualità di consorziata di D. S.r.l. al Consorzio M. La CTR aveva ritenuto non provato il rapporto, benché il PVC della Guardia di Finanza riferisse che i libri sociali del Consorzio indicavano D. tra le consorziate dal 25 maggio 1999 al 2001; aveva invece valorizzato la mancata annotazione del pagamento della quota consortile e una successiva dichiarazione del Consorzio secondo cui la società non era consorziata, senza spiegare il confronto tra tali elementi probatori.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo insufficiente la motivazione della CTR: questa non aveva indicato le ragioni, secondo le massime d’esperienza, per cui le annotazioni nei libri consortili non fossero indizi del rapporto, né quelle per cui la successiva dichiarazione del Consorzio e la mancata registrazione del pagamento dimostrassero il contrario. Ha quindi cassato la sentenza della CTR Campania n. 102/47/09, depositata il 5 giugno 2009, che aveva confermato l’accoglimento del ricorso pronunciato dalla CTP di Napoli contro l’avviso di accertamento IVA 2002. La causa è stata rinviata alla CTR Campania, in diversa composizione, per gli ulteriori accertamenti e per regolare le spese di ogni fase e grado. La Cassazione non ha deciso definitivamente se D. S.r.l. fosse consorziata né la fondatezza sostanziale dell’accertamento.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il ricorso è fondato perchè in effetti la CTR non chiarisce per quali massime d'esperienza non dovessero essere considerate presuntive del rapporto consortile le scritture in cui la contribuente era annotata tra i consorziati e altresì per quali massime d'esperienza la "posteriore" dichiarazione di M. e la non annotazione del pagamento della quota consortile stessero a dimostrare il contrario.

    La motivazione della decisione di merito deve rendere comprensibile il ragionamento con cui vengono valutati gli elementi probatori decisivi e le ragioni per cui alcuni sono ritenuti prevalenti o inidonei. L’omesso confronto motivato tra le scritture consortili e gli elementi contrari rende la motivazione insufficiente.

Massime di principio

  • Quando una decisione dipende dalla valutazione di prove contrastanti, il giudice deve spiegare il percorso logico seguito e perché attribuisce maggiore valore a un elemento rispetto agli altri, soprattutto se si tratta di documenti contemporanei contrapposti a dichiarazioni successive.
  • La presenza di una società nei libri sociali o consortili può costituire un elemento presuntivo rilevante, ma non determina automaticamente l’esito: il giudice del rinvio deve valutarla insieme agli altri elementi e motivare la conclusione.
  • La cassazione per insufficienza della motivazione e il rinvio non equivalgono a una decisione definitiva sul merito; la questione controversa deve essere nuovamente accertata dal giudice di rinvio.

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