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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10421/2023 del 13/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Ministero ha impugnato l'ordinanza del 26/05/2021 della Corte d'appello di Milano che aveva parzialmente accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da Sabina Maria Sciannameo relativa al periodo di custodia cautelare (carcere e poi arresti domiciliari) per reati di bancarotta fraudolenta. In primo grado la Sciannameo era stata condannata solo per il capo D, poi riqualificato in bancarotta semplice (art. 217 L. Fall.), e assolta dagli altri capi; la condanna è divenuta irrevocabile. La Corte ambrosiana aveva ritenuto che, pur essendovi elementi sufficienti a fondare il quadro indiziario cautelare, le condotte della Sciannameo non erano caratterizzate da dolo o colpa grave, anche per la sua posizione ritenuta marginale. Il Ministero ha dedotto due motivi: (i) vizio di motivazione e contraddittorietà, perché l'ordinanza afferma sia la gravità indiziaria sia l'assenza di dolo/colpa grave collegata alla marginalità, e ciò è incoerente anche rispetto all'ordinanza di rigetto relativa al padre, ritenuto agente in concorso con le figlie; (ii) violazione di legge per non avere considerato le condizioni ostative al ristoro costituite dall'avere dato causa alla restrizione cautelare con comportamento doloso o gravemente colposo (gestione opaca e scelte imprenditoriali imprudenti).

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per vizio di motivazione: ha rilevato la contraddittorietà dell'ordinanza impugnata (riconoscimento della gravità indiziaria da un lato e, dall'altro, esclusione del dolo o della colpa grave per mera 'posizione marginale' senza adeguata motivazione). Ha annullato l'ordinanza e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Milano per un nuovo giudizio, chiedendo un approfondimento specifico sulla posizione di Sabina Maria Sciannameo e la verifica della natura eventualmente ostativa al riconoscimento dell'indennizzo. Ha inoltre richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui, se la derubricazione del reato è avvenuta sulla base degli stessi elementi già trasmessi al giudice che ha disposto la misura cautelare, la condizione ostativa (dolo o colpa grave) non opera poiché la condotta sarebbe priva di efficienza causale rispetto all'adozione della misura. La Corte ha demandato alla Corte d'appello la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Codice di procedura penale

    Richiamato per precisare che il procedimento in Cassazione si svolge con rito camerale non partecipato e pertanto non richiedeva il differimento per omessa notifica alla resistente

  • Legge fallimentare

    Norma di riferimento per la bancarotta semplice; la derubricazione del capo D a bancarotta semplice è rilevante per valutare i limiti edittali e la possibile incidenza sulla legittimità della misura cautelare e sull'eventuale diritto all'indennizzo

  • Giurisprudenza della Cassazione (principio richiamato)

    Sez. 4, n. 16175 del 22/04/2021, Bosio, Rv. 281038

    Principio secondo cui, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, la condizione ostativa costituita da dolo o colpa grave non opera se la diversa qualificazione del fatto (che escludeva la misura) è stata accertata sulla base dei medesimi elementi disponibili al giudice che aveva adottato la misura cautelare, poiché in tal caso la condotta dell'imputato è priva di efficienza causale rispetto all'adozione della misura

Massime di principio

  • La mera 'posizione marginale' di un indagato non esclude automaticamente dolo o colpa grave: il giudice deve motivare specificamente in che modo la marginalità incida sulla responsabilità penale e sulla causalità della misura cautelare
  • La contraddittorietà della motivazione (es. riconoscere grave indiziarietà e al contempo escludere dolo/colpa grave senza adeguata spiegazione) costituisce vizio rilevante e può determinare annullamento e rinvio
  • Quando il reato viene derubricato in sede di merito, occorre verificare se la diversa qualificazione si fonda sugli stessi elementi già disponibili al giudice cautelare: se sì, l'ostatività per dolo o colpa grave può non operare perché manca l'efficienza causale della condotta rispetto alla misura
  • In presenza di concorso tra più soggetti il giudice dell'istanza riparatoria deve valutare la posizione individuale di ciascuno e non limitarsi a conclusioni generiche sul gruppo
  • L'onere di provare che la restrizione cautelare è stata causata da un comportamento doloso o gravemente colposo grava su chi eccepisce l'ostatività (di solito l'Amministrazione); tale prova richiede argomentazioni specifiche e non semplici affermazioni di gestione opaca o imprudente
  • In caso di rinvio, la Corte di merito dovrà esaminare nel dettaglio la causalità tra gli elementi di fatto, la ricostruzione probatoria originaria e la decisione cautelare, applicando i principi giurisprudenziali richiamati

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