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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24847/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per intervenuta rinuncia rituale all'impugnazione, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda una richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata a un indagato dal luglio 2024, in sostituzione della custodia cautelare in carcere, nell'ambito di un procedimento per la partecipazione a due sodalizi dediti al narcotraffico e per due reati-fine contestati in via provvisoria. Il Tribunale di Bari ha rigettato l'appello proposto contro l'ordinanza del Tribunale di Foggia che aveva a sua volta respinto l'istanza cautelare. Nel ricorso per cassazione si deducevano, in sintesi, violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., in relazione agli artt. 125, 274, 275, 299 e 310 c.p.p. e agli artt. 13 e 27 Cost., assumendo che il tribunale dell'appello cautelare si fosse sottratto al dovere di controllo, omettendo di esaminare i temi sollevati con i motivi di appello. Successivamente, però, il difensore munito di procura speciale ha depositato atto di rinuncia all'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    Richiamato quale parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Richiamato quale parametro del motivo di ricorso per vizio di motivazione, mancanza, apparenza, illogicità, contraddittorietà e travisamento.

  • art. 125 c.p.p.

    Richiamato tra le norme asseritamente violate nel controllo sulla motivazione dell'ordinanza cautelare.

  • art. 274 c.p.p.

    Richiamato in tema di esigenze cautelari.

  • art. 275 c.p.p.

    Richiamato in tema di scelta e mantenimento della misura cautelare.

  • art. 299 c.p.p.

    Richiamato in tema di revoca o sostituzione della misura cautelare.

  • art. 310 c.p.p.

    Richiamato in relazione all'appello cautelare.

  • art. 13 Cost.

    Richiamato a sostegno della doglianza sulla libertà personale e sulla legalità della restrizione cautelare.

  • art. 27 Cost.

    Richiamato a sostegno della doglianza sulla funzione della misura cautelare e del trattamento dell'indagato.

  • art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.

    Norma applicata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per intervenuta rinuncia rituale all'impugnazione.

Massime di principio

  • La rinuncia rituale all'impugnazione, se validamente proposta dal difensore munito di procura speciale, determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.
  • Quando interviene rinuncia all'impugnazione, la Corte non esamina il merito delle censure cautelari o motivazionali proposte, poiché viene meno l'oggetto del controllo di legittimità.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.

Come è indicizzato

MaterieCustodia cautelareEsigenze cautelariImpugnazioni
RamiMisure cautelariProcesso penale
SottomaterieArresti domiciliari
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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