Cassazione Penale, Ordinanza n. 40170/2025 del 15/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, in sede di sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria, aveva determinato il valore giornaliero della multa in euro 25. La difesa ha dedotto violazione di legge con riferimento agli artt. 56-quater della legge n. 689 del 1981 e 545-bis c.p.p., oltre a vizio di motivazione, sostenendo che i giudici di merito avessero fissato un tasso di ragguaglio sproporzionato rispetto alle condizioni reddituali documentate dell'imputato, dalle quali sarebbe emerso un reddito giornaliero disponibile di euro 11,50. Secondo il ricorrente, la motivazione della Corte d'appello, limitata ad affermare che il valore di euro 25 per ogni giorno di pena detentiva era proporzionato alle condizioni economiche dell'imputato, non consentiva di ricostruire il percorso logico-decisionale ed era dunque censurabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo riproducesse censure già esaminate e disattese dalla sentenza impugnata, senza individuare specifiche criticità argomentative; ha inoltre rilevato che la decisione di merito era sorretta da motivazione sufficiente e non illogica sul trattamento sanzionatorio, con indicazione delle ragioni per cui la pena detentiva poteva essere sostituita con pena pecuniaria al tasso di euro 25 al giorno, per un totale di euro 3.000 rateizzati in 10 rate da euro 300. La Corte ha osservato che, pur essendo necessario motivare la determinazione del valore giornaliero secondo i parametri economici e personali dell'imputato, la doglianza si risolveva in una critica generica e in una deduzione di travisamento probatorio non supportata dall'allegazione dei documenti richiamati, con conseguente difetto di autosufficienza del ricorso. È stata quindi applicata la sanzione pecuniaria processuale di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, oltre alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 56-quater L. 24 novembre 1981, n. 689
Il giudice, nel determinare il valore giornaliero della pena pecuniaria sostitutiva, deve tener conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del suo nucleo familiare.
Norma richiamata dalla difesa in relazione alla sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria; il testo non consente di desumere ulteriori specifiche applicazioni oltre al collegamento con il trattamento sanzionatorio.
art. 71, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Norma indicata come fonte introduttiva dell'art. 56-quater L. 689/1981.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, in presenza di profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità contro la determinazione del valore giornaliero della pena pecuniaria sostitutiva, la censura è ammissibile solo se individua specifiche carenze logiche o giuridiche della motivazione di merito e non si risolve in una riproposizione generica di doglianze già disattese.
- La determinazione del valore giornaliero della sanzione pecuniaria deve essere motivata con riferimento alle condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del nucleo familiare, ma la motivazione è sufficiente quando renda comprensibile il percorso seguito dal giudice nella quantificazione.
- La deduzione di un travisamento di documenti richiede che gli atti richiamati siano effettivamente messi a disposizione del giudice di legittimità; in difetto, viene meno il principio di autosufficienza del ricorso.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per profili di colpa nella sua proposizione, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle Ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 15 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40107/2025 del 15/12/2025
- ordinanza_penale · 15 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40108/2025 del 15/12/2025
- ordinanza_penale · 15 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40109/2025 del 15/12/2025
- ordinanza_penale · 15 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40110/2025 del 15/12/2025
- ordinanza_penale · 15 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40111/2025 del 15/12/2025
- ordinanza_penale · 15 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40112/2025 del 15/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →