Cassazione Penale, Sentenza n. 25392/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva: riconosciuto vincolo di continuazione tra più sentenze, rideterminato la pena complessiva e revocato i benefici (sospensione condizionale della pena e non menzione) concessi con la sentenza n. 3896/2016. Il ricorso articolava due motivi: (1) violazione di legge per mancata estensione del vincolo di continuazione tra tutti i reati considerati, sostenendo che reati tributari e reati relativi a contraffazione/connesse erano sorretti da un unico disegno criminoso finalizzato al profitto aziendale; (2) insufficiente motivazione sull'aumento di pena, considerando le dimensioni aziendali e l'impossibilità di controllo di ogni singola operazione, prospettando una sorta di responsabilità oggettiva della società/legale rappresentante.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato i principi sul riconoscimento della continuazione (richiesta dell'esistenza di un medesimo, originario disegno criminoso e requisiti/indicatori necessari) e condiviso la valutazione del giudice dell'esecuzione secondo cui i reati tributari e quelli relativi all'introduzione/ricettazione di prodotti contraffatti appartenevano a disegni diversi, non essendo sufficiente il mero vantaggio economico perseguito per identificare un unico disegno criminoso. Sono rimaste ferme le determinazioni del giudice dell'esecuzione: pena complessiva rideterminata in anni 3, mesi 2 e giorni 15 di reclusione e euro 1.950,00 di multa; revoca del beneficio della sospensione condizionale e della non menzione concessi con la sentenza n. 3896/2016. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma relativa all'introduzione o al commercio di prodotti con segni falsi; citata come reato oggetto delle sentenze considerate nella valutazione della continuazione.
Norma relativa al reato di ricettazione; individuata come il reato più grave in una delle sentenze integrante il vincolo di continuazione.
Norma procedurale richiamata in relazione ai provvedimenti del giudice dell'esecuzione (funzioni e motivazione dell'ordinanza esecutiva).
Principio della continuazione: applicabile quando i fatti sono riferibili a un medesimo, originario disegno criminoso; la Corte chiarisce i requisiti per il riconoscimento (omogeneità, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità, programmazione iniziale almeno nelle linee generali).
Sent. Corte Cost. n. 186/2000
Richiamata con riferimento all'impossibilità di escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e alla conseguente condanna pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Giurisprudenza costituzionale e di legittimità citata (Eloumari, Gargiulo, Bonasera)
Precedenti richiamati per delimitare il concetto di 'unico disegno criminoso' e per specificare gli elementi probatori necessari a dimostrarne l'esistenza; distinguono la propensione abituale alla devianza dall'effettiva preordinazione di più reati.
Massime di principio
- Per riconoscere la continuazione (art. 81 c.p.) occorre provare un medesimo, originario disegno criminoso: non basta la mera analogia dei reati o il vantaggio economico comune.
- Indicatori utili a dimostrare la continuazione: omogeneità dei reati e del bene giuridico tutelato, contiguità spazio-temporale, modalità esecutive similari, sistematicità e programmazione iniziale (anche solo nelle linee essenziali).
- La qualità di legale rappresentante di una società e il profitto perseguito dall'impresa non sono di per sé sufficienti a dimostrare un unico disegno criminoso che comprenda reati di natura diversa (es. tributari vs. contraffazione).
- Chi impugna una decisione di rideterminazione della pena o la revoca di benefici deve indicare specificamente in cosa consisterebbe l'eccesso di pena (pena base o aumenti) e quali norme sarebbero state violate, altrimenti il motivo risulta generico e inefficace.
- La revoca di benefici (sospensione condizionale, non menzione) è legittima se la pena complessiva rideterminata supera i limiti di legge che consentivano tali benefici.
- Nelle difese societarie è utile dimostrare concretamente l'assenza di programmazione degli illeciti specifici e l'impossibilità di controllo operativo, documentando l'estraneità o la non partecipazione diretta ad ogni singola condotta, piuttosto che invocare genericamente la dimensione aziendale.
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