Cassazione Penale, Sentenza n. 10467/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per nullità assoluta per mancata notifica del decreto di fissazione dell'udienza di appello al difensore di fiducia nominato in sostituzione (Avv. Luisa Calamia), essendo invece la notifica indirizzata al difensore revocato (Avv. Francesca Lombardo); la difesa deduce che tale omissione le ha impedito di partecipare attivamente al rito cartolare (depositare motivi aggiunti e chiedere il concordato ex art. 599 bis c.p.p.), violando il diritto di difesa ai sensi degli artt. 178 e 179 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha accolto il vizio processuale relativo alla mancata notificazione al difensore di fiducia in carica al momento della fissazione dell'udienza e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Palermo per nuovo giudizio. La Corte ha motivato l'annullamento sul rilievo che, nel processo cartolare, la partecipazione dell'imputato tramite difensore richiede un'effettiva possibilità di partecipazione attiva; l'omessa notifica al difensore sostitutivo, che aveva proposto tempestivamente il gravame, ha determinato un vulnus del diritto di difesa non sanabile.
Norme richiamate
Norma sostanziale contestata in primo grado per dichiarazioni false nella richiesta di patrocinio a spese dello Stato; la Corte si limita a riportarne l'oggetto (reato contestato) senza diversa interpretazione giuridica nel provvedimento impugnato
Riferita dal Procuratore generale in ordine alle statuizioni; nel testo è richiamata come norma procedurale collegata alle statuizioni sulle spese, ma non è oggetto della decisione sulla nullità
art. 178 comma 1 lett. c) c.p.p.
Richiamata per affermare che l'avviso di fissazione dell'udienza deve essere effettuato al difensore che rivestiva tale qualità al momento della fissazione dell'udienza; la Corte conferma che tale avviso cristallizza la situazione processuale e che la sua omissione può integrare nullità
Collegata all'art. 178 per definire la responsabilità della notifica degli atti difensivi; la Corte la usa per valutare la corretta identificazione del difensore da notificare
art. 606 comma 1 lett. c) c.p.p.
La Corte ha ritenuto applicabile questa norma per precisare che, essendo dedotto un error in procedendo, la Cassazione può accedere agli atti e sindacare anche aspetti di fatto necessari alla risoluzione della questione
art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p.
Richiamata per distinguere i limiti del sindacato di Cassazione: il potere di accedere agli atti è precluso solo se si denunzia la mancanza o manifesta illogicità della motivazione (lett. e)
La Corte ricorda che l'omissione della notifica integra nullità assoluta solo se ha determinato l'assenza del difensore all'udienza; se il difensore è presente nonostante omissione, la nullità è di ordine generale (sanabile nel corso del processo)
Norma richiamata in relazione all'istanza di concordato che la difesa avrebbe voluto proporre; la Corte ne rileva la rilevanza pratica nel giudizio cartolare quando la difesa è privata della possibilità di avanzare richieste processuali
art. 544 comma 1 e art. 585 comma 1 lett. a) c.p.p.
Richiamati per giustificare che l'appello era stato proposto tempestivamente e nei termini di legge, fissando la regolarità del gravame presentato dal difensore nominato in sostituzione
Massime di principio
- In appello l'avviso di fissazione dell'udienza deve essere notificato al difensore che risultava difensore di fiducia al momento della fissazione; la mancata notifica al difensore titolare può integrare nullità se impedisce la partecipazione effettiva al rito
- Nel procedimento cartolare la partecipazione dell'imputato tramite difensore richiede non solo la presenza formale ma la possibilità di esercitare attivamente le facoltà processuali (deposito di motivi aggiunti, richieste di concordato, repliche)
- L'omissione della notifica è nullità assoluta quando ha determinato l'assenza o l'impossibilità di operare del difensore; se il difensore comunque partecipa la nullità diventa di ordine generale (sanabile)
- La Cassazione, quando è dedotto un error in procedendo ai sensi dell'art. 606 c.1 lett. c), può accedere agli atti e sindacare anche aspetti di fatto necessari alla decisione
- In casi simili è essenziale verificare tempestivamente la decorrenza e la regolarità delle nomine del difensore e delle notifiche; se la notifica è omessa, va tempestivamente eccepito il vizio e, se necessario, dedotta la nullità in sede di appello o ricorso
- Se si è nominato un nuovo difensore prima della proposizione del gravame, occorre assicurarsi che tutti gli atti processuali successivi (fixing, conclusioni della Procura, scadenze) siano notificati al nuovo difensore per evitare vizi insanabili
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 17 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 10400/2025 del 17/03/2025
- Sentenza penale · 17 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 10401/2025 del 17/03/2025
- Sentenza penale · 17 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 10402/2025 del 17/03/2025
- Sentenza penale · 17 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 10403/2025 del 17/03/2025
- Sentenza penale · 17 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 10407/2025 del 17/03/2025
- Sentenza penale · 17 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 10408/2025 del 17/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →