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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26151/2026 del 13/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto mancante un requisito di legittimazione processuale, poiché il difensore del terzo interessato non risultava munito di procura speciale necessaria per proporre la richiesta di restituzione dei beni sequestrati o confiscati. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., ponendo a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Un terzo interessato aveva presentato opposizione contro il provvedimento del G.I.P. di Asti che, in sede esecutiva, aveva dichiarato inammissibile l'istanza di dissequestro proposta nel suo interesse. Il G.I.P., con successivo provvedimento, ha qualificato l'opposizione come ricorso per cassazione trasmettendo gli atti alla Corte. La Corte ha però rilevato che l'impugnazione era inammissibile perché proposta dal difensore del terzo interessato senza procura speciale. Secondo la Corte, nel procedimento di esecuzione il difensore del terzo interessato, titolare di interessi meramente civilistici, può proporre richieste di restituzione di beni sequestrati o confiscati solo se munito di procura speciale ex art. 100 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 100 cod. proc. pen.

    Nel procedimento di esecuzione il difensore del terzo interessato, portatore di interessi meramente civilistici, può proporre la richiesta di restituzione dei beni sequestrati o confiscati solo se munito di procura speciale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma determinata equitativamente.

Massime di principio

  • Nel procedimento di esecuzione, il terzo interessato che agisca per la restituzione di beni sequestrati o confiscati non può essere validamente rappresentato dal difensore in assenza di procura speciale.
  • La legittimazione del difensore del terzo interessato a proporre richieste di restituzione di beni sottoposti a sequestro o confisca richiede, in modo tassativo, il conferimento di procura speciale ai sensi dell'art. 100 c.p.p.
  • L'impugnazione proposta senza il prescritto potere rappresentativo è inammissibile e determina le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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