Cassazione Penale, Sentenza n. 30115/2025 del 02/09/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per il reato di evasione (allontanamento senza autorizzazione dagli arresti domiciliari). Il motivo principale dedotto era il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), con la censura che la condotta non costituisce particolare allarme sociale perché il ricorrente era stato trovato nei pressi della propria abitazione, la misura cautelare non era stata aggravata e non vi erano conseguenze rilevanti; inoltre la pendenza di un procedimento analogo non avrebbe dovuto impedire il riconoscimento della tenuità visto che il fatto non era definitivamente accertato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione della sussistenza della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.) e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma. La Cassazione ha censurato la motivazione della Corte di appello, che aveva escluso la tenuità appellandosi alla mera esistenza del reato e alla "mancanza di rispetto per le prescrizioni" senza una valutazione concreta dei criteri previsti per l'art. 131-bis.
Norme richiamate
applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione concreta e motivata della limitata offensività del fatto; non può essere automaticamente esclusa sulla base della sola esistenza del reato o del fatto che siano state violate prescrizioni imposte.
L'evasione è il reato contestato (allontanamento dagli arresti domiciliari); tuttavia la sussistenza del reato non impedisce, di per sé, la valutazione della possibile causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis se ricorrono i presupposti.
Massime di principio
- Il giudice deve motivare in modo specifico e concreto quando nega la causa di non punibilità per particolare tenuità: non è sufficiente richiamare la mera violazione delle prescrizioni o la sussistenza del reato.
- In violazioni lievi della detenzione domiciliare (es. essere trovati nei pressi dell'abitazione senza conseguenze), può ritenersi sussistente la particolare tenuità se mancano aggravanti e danni o rischi rilevanti.
- La pendenza di un procedimento analogo non esclude automaticamente l'applicabilità dell'art. 131-bis se il fatto non è definitivamente accertato; occorre valutare l'effettiva incidenza di tale circostanza sul disvalore sociale complessivo.
- Se la misura cautelare non è stata aggravata e continua a essere eseguita, ciò può essere elemento a favore del riconoscimento della tenuità.
- In caso di motivazione viziata sulla tenuità, la Cassazione può annullare limitatamente a tale punto e rinviare per nuovo esame, per garantire una valutazione completa e motivata dei criteri di legge.
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