Cassazione Penale, Ordinanza n. 09330/2025 del 06/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto manifestamente infondate e generiche le censure, perché reiterative di motivi già esaminati e disattesi in appello con argomentazione ritenuta corretta. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano, deducendo con un unico motivo, articolato in due censure, la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione. La prima censura riguardava l'omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; la seconda censura riguardava la pretesa eccessività della pena, assunta in violazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che tali doglianze erano generiche perché sostanzialmente riproduttive di questioni già devolute in appello e già motivate e respinte dalla decisione impugnata, la quale aveva valorizzato l'abitualità della condotta, la consistenza del danno, l'intensità del dolo e le ricadute sulla generalità dei consociati.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando la motivazione di merito evidenzia abitualità della condotta, consistenza del danno e ulteriore offensività complessiva del fatto.
La determinazione della pena deve tener conto dei criteri legali di gravità del reato e della capacità a delinquere; la doglianza è infondata se la sentenza di merito ha motivato su intensità del dolo, danno arrecato e ricadute della condotta.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando riproduce in modo meramente reiterativo censure già prospettate in appello e già puntualmente disattese dalla sentenza di merito.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non può essere riconosciuta se emergono elementi di abitualità della condotta e una non trascurabile offensività concreta, apprezzata anche in termini di danno e impatto sociale.
- La contestazione sulla misura della pena è generica e non può essere accolta se la decisione impugnata ha già effettuato un giudizio conforme ai parametri dell'art. 133 c.p., valorizzando gli elementi fattuali rilevanti ai fini della commisurazione.
- La mera deduzione di violazione di legge o di vizio motivazionale non è sufficiente a superare una motivazione di merito logicamente coerente e fondata su criteri giuridici corretti.
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