Sentenza del 12/06/2015 n. 2626 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ELUSIONE - Cessione di ramo d'azienda - Natura antielusiva dell'art. 14 d.lgs. 472/1997 - Responsabilità del cessionario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la responsabilità del cessionario di un ramo d'azienda per i debiti tributari del cedente. L'art. 14 del d.lgs. 472/1997 è qualificato come norma speciale e antielusiva rispetto all'art. 2560, comma 2, c.c., poiché mira a impedire che il trasferimento dell'azienda disperda la garanzia patrimoniale del contribuente, pregiudicando la riscossione dei tributi. In caso di cessione lecita, il cessionario risponde in via solidale ma sussidiaria, con beneficio di escussione, entro i limiti previsti dalla norma e purché abbia potuto svolgere le necessarie verifiche sulla posizione debitoria del cedente. In caso di cessione fraudolenta, invece, la responsabilità è presunta iuris tantum quando il trasferimento avvenga entro sei mesi dalla constatazione di una violazione penalmente rilevante.
La decisione
La sentenza enuncia il principio secondo cui la disciplina dell'art. 14 del d.lgs. 472/1997 prevale su quella generale dell'art. 2560, comma 2, c.c. La responsabilità del cessionario varia in funzione della natura dell'operazione: se la cessione è conforme alla legge, la responsabilità è sussidiaria, limitata nell'importo e nell'oggetto e assistita dal beneficio di escussione; se la cessione è in frode al fisco, opera una presunzione relativa di responsabilità e non si applicano le limitazioni previste dai primi tre commi dell'art. 14. Il testo non indica l'esito processuale concreto né consente di identificare con certezza quale parte abbia prevalso.
Norme richiamate
Art. 14 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Responsabilità del cessionario
È una norma speciale e antielusiva che tutela la riscossione dei crediti tributari. In caso di cessione lecita, prevede una responsabilità solidale sussidiaria, con beneficio di escussione, limitata nel quantum e nell'oggetto. In caso di cessione in frode al fisco, introduce una presunzione iuris tantum di responsabilità, senza applicazione delle limitazioni dei primi tre commi.
Art. 2560, comma 2, del codice civile
L'acquirente dell'azienda risponde dei debiti inerenti all'esercizio dell'azienda anteriori al trasferimento, se risultano dai libri contabili obbligatori
La disciplina civilistica generale è recessiva rispetto alla disciplina speciale tributaria dell'art. 14 del d.lgs. 472/1997 quando vengono in rilievo debiti fiscali connessi alla cessione d'azienda.
Massime di principio
- Chi acquista un'azienda o un ramo d'azienda deve verificare preventivamente la posizione fiscale del cedente, perché l'omessa diligenza può comportare responsabilità per debiti tributari pregressi.
- Nelle cessioni regolari, la responsabilità tributaria del cessionario non è illimitata: opera in via sussidiaria, con beneficio di escussione e nei limiti stabiliti dall'art. 14 del d.lgs. 472/1997.
- Se l'operazione è qualificabile come cessione in frode al fisco, le protezioni previste per le cessioni lecite vengono meno e la responsabilità del cessionario può essere presunta, salvo prova contraria.
- La vicinanza temporale tra la constatazione di una violazione penalmente rilevante e la cessione, in particolare entro sei mesi, costituisce un elemento presuntivo rilevante ai fini della frode.
- La disciplina tributaria speciale prevale sulle regole generali civilistiche quando la cessione è utilizzata per sottrarre beni o attività alla garanzia dei crediti fiscali.
- Per valutare una situazione concreta occorre esaminare la data della cessione, la presenza di violazioni fiscali o penali, le verifiche effettuate dall'acquirente e l'eventuale finalità fraudolenta dell'operazione.
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