Sentenza del 13/04/2018 n. 1659 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Avviso di accertamento - Osservazioni al PVC - Motivazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta: l'omessa considerazione o l'assenza di una motivazione specifica sulle osservazioni difensive presentate in sede procedimentale determina un difetto di motivazione dell'avviso di accertamento e comporta l'invalidità dell'atto. L'Amministrazione non può limitarsi a richiamare il PVC o a riprodurne il contenuto, ma deve confrontarsi con le argomentazioni del contribuente e spiegare perché non le ritiene fondate.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità dell'avviso di accertamento sostenendo che l'atto fosse affetto da difetto di motivazione. In particolare, l'avviso non avrebbe esaminato né confutato in modo specifico le osservazioni difensive presentate dal contribuente durante la fase procedimentale successiva alla redazione del processo verbale di constatazione (PVC), come previsto dall'art. 12 della Legge n. 212/2000. La censura riguarda quindi l'obbligo dell'Amministrazione di motivare l'atto anche con riferimento alle deduzioni del contribuente, consentendogli di comprendere le ragioni del mancato accoglimento.
Norme richiamate
Art. 12 della Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
La norma tutela il contraddittorio procedimentale e consente al contribuente di presentare osservazioni e richieste dopo la consegna del processo verbale di constatazione. L'avviso di accertamento deve tenere conto di tali osservazioni e motivare specificamente le ragioni dell'eventuale mancato accoglimento.
Massime di principio
- Quando il contribuente presenta osservazioni difensive nel procedimento, l'Amministrazione deve esaminarle concretamente e dare conto nell'atto delle ragioni per cui le respinge, anche in modo sintetico ma non meramente apparente.
- Un avviso di accertamento che ignora del tutto le osservazioni del contribuente, oppure le respinge con formule generiche e prive di confronto con le specifiche deduzioni, può essere impugnato per difetto di motivazione.
- Il semplice richiamo al PVC o la riproduzione delle contestazioni originarie non è sufficiente se non viene spiegato perché le osservazioni successive non modificano le conclusioni dell'Amministrazione.
- Per valutare l'invalidità dell'atto occorre verificare sia il contenuto delle osservazioni presentate sia la motivazione dell'avviso, accertando se esista un'effettiva risposta alle questioni rilevanti sollevate dal contribuente.
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