Sentenza del 15/04/2016 n. 7485 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha contestato il riconoscimento del rimborso IRPEG relativo agli anni 1998 e 1999, sostenendo che l'esenzione prevista dall'art. 11 del D.P.R. n. 601 del 1973 spettasse alle cooperative di produzione e lavoro, ma non automaticamente alle cooperative sociali di tipo A disciplinate dalla L. n. 381 del 1991. Secondo l'Ufficio, cooperativa sociale e cooperativa di produzione e lavoro sono categorie autonome e la prima può beneficiare dell'esenzione solo se dimostra concretamente di possedere i requisiti strutturali e mutualistici richiesti dall'art. 11.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo errata l'affermazione della Commissione tributaria regionale secondo cui le cooperative sociali rientrerebbero sempre nella categoria delle cooperative di produzione e lavoro. Ha precisato che una cooperativa sociale può anche essere una cooperativa di produzione e lavoro e usufruire dell'esenzione IRPEG, ma ciò non è automatico: occorre verificare in concreto la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, tra cui la prevalenza dell'attività lavorativa prestata dai soci e gli altri requisiti mutualistici. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia per un nuovo esame e per la decisione sulle spese.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 11
Esenzione dall'IRPEG dei redditi conseguiti dalle "società cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi", al ricorrere delle condizioni previste.
L'esenzione non spetta per il solo fatto di essere una cooperativa sociale: è necessario dimostrare che l'ente possieda concretamente i requisiti propri della cooperativa di produzione e lavoro, inclusa la continuità dell'attività lavorativa dei soci e il rispetto delle soglie previste.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 14
Requisito della mutualità e iscrizione nei registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione.
Le agevolazioni fiscali per la cooperazione richiedono anche il rispetto dei requisiti generali di mutualità e degli adempimenti formali previsti dalla normativa.
Legge 8 novembre 1991, n. 381, art. 1
Le cooperative sociali perseguono l'interesse generale della comunità attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi oppure mediante attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
La legge distingue le cooperative sociali di tipo A e di tipo B in base alla loro finalità e attività, ma tale qualificazione non determina automaticamente l'appartenenza alla categoria fiscale delle cooperative di produzione e lavoro.
Legge 8 novembre 1991, n. 381, art. 6
Le cooperative sociali sono iscritte nella sezione della cooperazione sociale e nella sezione corrispondente all'attività direttamente svolta.
La distinta collocazione normativa e registrale delle cooperative sociali conferma che esse costituiscono una categoria autonoma rispetto alle cooperative di produzione e lavoro.
Legge 3 aprile 2001, n. 142, art. 1
La disciplina riguarda le cooperative nelle quali il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.
L'elemento qualificante della cooperativa di produzione e lavoro è il rapporto mutualistico fondato sull'attività lavorativa prestata dai soci, non semplicemente il settore operativo o la natura sociale dell'ente.
Codice di procedura civile, art. 369, comma 2, n. 2
Obbligo di depositare, insieme al ricorso, copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, se la notifica è avvenuta.
In caso di notificazione a mezzo posta, è sufficiente il deposito della copia autentica con l'attestazione dell'ufficiale giudiziario relativa alla spedizione; spetta al resistente contestare tempestivamente il rispetto del termine breve mediante il deposito dell'avviso di ricevimento.
Massime di principio
- La qualifica di cooperativa sociale, sia di tipo A sia di tipo B, non comporta automaticamente il diritto a un'agevolazione fiscale riservata alle cooperative di produzione e lavoro.
- Per ottenere un beneficio fiscale è necessario verificare in concreto la struttura del rapporto mutualistico: devono risultare effettivamente prevalenti e continuative le prestazioni lavorative dei soci, oltre agli ulteriori requisiti previsti dalla norma agevolativa.
- Le categorie societarie possono sovrapporsi in concreto, ma non devono essere confuse sul piano giuridico: una cooperativa sociale può essere anche cooperativa di produzione e lavoro, ma tale coincidenza deve essere dimostrata e non presunta.
- In sede di rinvio, il giudice deve esaminare i requisiti sostanziali e formali dell'agevolazione sulla base dell'organizzazione effettiva dell'ente, dell'attività dei soci, dei costi e della documentazione mutualistica.
- Le agevolazioni fiscali sono interpretate secondo i presupposti specificamente indicati dalla legge e non possono essere estese per analogia a soggetti che appartengono a una categoria solo parzialmente affine.
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