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Ordinanza

Ordinanza n. 2358/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia sezione terza di Lecce n. -OMISSIS- resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202604228

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Puglia, Sezione staccata di Lecce, Sez. III, di rigetto della domanda cautelare

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente in primo grado ha proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. contro l'ordinanza con cui il TAR aveva respinto la domanda cautelare. Dal testo non risultano specificati l'atto amministrativo originariamente impugnato né i motivi sostanziali dedotti. Il Consiglio di Stato ha rilevato che la questione, in ragione della natura della situazione sottesa, richiede un approfondimento istruttorio proprio della fase di merito.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello ai soli fini della fissazione sollecita dell'udienza di merito davanti al TAR, senza concedere una misura cautelare sostanziale né anticipare una valutazione definitiva sulla fondatezza della pretesa. Ha ritenuto che le esigenze cautelari potessero essere adeguatamente soddisfatte mediante la rapida calendarizzazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. La Segreteria è stata incaricata di trasmettere l'ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell'udienza. Le spese del grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare contro le ordinanze cautelari del giudice di primo grado; è il fondamento processuale dell'impugnazione esaminata.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente di soddisfare le esigenze cautelari mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito quando la controversia richiede approfondimenti incompatibili con una decisione cautelare immediata.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati personali nella diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    È richiamato, nel testo vigente, quale ulteriore base per disporre l'oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare, quando la controversia richiede un approfondimento istruttorio proprio della fase di merito, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza necessità di concedere una misura cautelare sostanziale.
  • L'appello cautelare può essere accolto ai soli fini della rapida calendarizzazione del giudizio di merito, senza che ciò implichi una decisione definitiva sulla fondatezza della domanda principale.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareIncompetenza

Testo integrale

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