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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44235/2022 del 21/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza di archiviazione per infondatezza della notizia di reato emessa dal GIP, che aveva inoltre condannato i querelanti alla refusione delle spese legali in favore delle persone sottoposte ad indagine (euro 1.500 per Graziella Ruaro; euro 2.000 per Gianluca Torti e Davide Antonino Picchio). Il motivo del ricorso contestava l'abnormità e la carenza assoluta di potere della statuizione sulle spese, ritenendo illegittima l'applicazione analogica dell'art. 542 c.p.p. al decreto di archiviazione e richiamando la distinzione normativa tra decreto di archiviazione e sentenza di non luogo a procedere.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha ritenuto illegittima e priva di potere la condanna dei querelanti al pagamento delle spese disposta in sede di archiviazione, perché il codice non consente l'applicazione per analogia delle norme previste per la sentenza di non luogo a procedere. La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza costante e la giurisprudenza costituzionale (sent. n. 134/1993 e successive) che legittimano la scelta normativa di non prevedere la condanna alle spese nel decreto di archiviazione. Pertanto il provvedimento impugnato è stato annullato senza rinvio limitatamente alla statuizione sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 542 cod. proc. pen.

    La Corte ha escluso la possibilità di applicare analogicamente l'art. 542 (che disciplina la condanna alle spese nelle sentenze di merito o di non luogo a procedere) al decreto di archiviazione; la normativa non giustifica la estensione analogica al caso di archiviazione.

  • art. 340, comma 3 cod. proc. pen.

    Richiamato dal GIP a sostegno dell'analogia; la Corte ha ritenuto priva di fondamento l'argomentazione che invocava tali disposizioni per colmare un presunto vuoto normativo.

  • art. 427 cod. proc. pen.

    Richiamato nel provvedimento impugnato in relazione alla disciplina sulle spese processuali; la Corte ha escluso la sua applicazione al decreto di archiviazione per mancanza di titolo normativo.

  • art. 538 e ss. cod. proc. pen.

    Norme del processo penale richiamate dal GIP per analogia; la Corte ha ritenuto infondata tale estensione analogica al procedimento di archiviazione.

  • art. 554, 408, 427, 542 cod. proc. pen. e art. 125 norme di attuazione

    Richiami usati nel confronto con la giurisprudenza costituzionale; la Corte costituzionale ha già valutato la legittimità di non prevedere la condanna alle spese nel decreto di archiviazione e ha ritenuto che la scelta del legislatore sia compatibile con l'art. 3 Cost.

  • art. 3 Cost.

    Citato nella pronuncia della Corte costituzionale: non sussiste un obbligo costituzionale che imponga la condanna del querelante alle spese quando il decreto dispone l'archiviazione; la diversità di trattamento rispetto ad altri provvedimenti è giustificata e rientra nella discrezionalità legislativa.

Massime di principio

  • In caso di archiviazione per infondatezza della notizia di reato il giudice non può condannare il querelante al pagamento delle spese processuali in favore del querelato: tale statuizione è emessa in carenza assoluta di potere.
  • La disciplina che consente la condanna alle spese al termine di un procedimento (es. sentenza di non luogo a procedere o proscioglimento) non si estende automaticamente al decreto di archiviazione; non è ammessa l'applicazione analogica dell'art. 542 c.p.p. al decreto di archiviazione.
  • La differenza tra decreto di archiviazione e decisioni definitive è giustificata dalla natura del decreto, sempre suscettibile di riapertura delle indagini, e dalla discrezionalità del legislatore nel contemperare la tutela contro denunce temerarie e la possibilità di esercitare il diritto di querela.
  • Se si ritiene che la querela sia temeraria o calunniosa, la via corretta è l'iniziativa della Procura per i reati pertinenti (calunnia) o il ricorso civile per il ristoro, non la condanna alle spese pronunciata dal GIP in sede di archiviazione.
  • Prima di adottare provvedimenti sanzionatori a carico del querelante è necessario verificare la sussistenza di un chiaro titolo normativo; in mancanza lo stesso provvedimento rischia l'annullamento per eccesso o carenza di potere.

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