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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34050/2022 del 15/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Conflitto di giurisdizione relativo alla medesima imputazione di "truffa militare" (contestata in data 5 marzo 2020) mossa a Giuseppe Montella, Salvatore Cappellano e Angelo Esposito; il GIP militare di Verona ha rilevato che lo stesso fatto era già stato contestato ai medesimi imputati, come capo n.41, nel decreto di giudizio immediato del GIP del Tribunale di Piacenza del 20/10/2020, chiedendo di chiarire quale autorità (militare o ordinaria) fosse competente a giudicare trattandosi di reato militare eventualmente connesso o meno con reati comuni

La decisione

La Corte ha dichiarato che, per la posizione di Angelo Esposito, essendo già intervenuta la Corte di cassazione (sent. n.24988/2022) che aveva affermato la giurisdizione militare, deve dichiararsi non luogo a provvedere sul nuovo conflitto. Per i rimanenti imputati (Giuseppe Mantella e Salvatore Cappellano) la Corte ha affermato la giurisdizione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale militare di Verona in relazione al capo di imputazione n.41, ritenendo che non sussista connessione tra il reato militare e i reati comuni contestati davanti al giudice ordinario che giustifichi la devoluzione della cognizione al giudice ordinario ai sensi dell'art.13, comma 2, c.p.p.; in tal modo è stata confermata l'applicazione della regola generale di giurisdizione esclusiva a favore dell'autorità giudiziaria militare

Norme richiamate

  • art. 234 c.p.m.p. / art. 234 c.p.p. (riferimento alla fattispecie di truffa militare)

    La condotta è stata qualificata come truffa militare nei capi d'imputazione davanti a entrambe le sedi; la Corte ne riconosce la natura militare e ne valuta la autonomia rispetto ai reati comuni contestati

  • art. 13, comma 2, cod. proc. pen.

    Previsione derogatoria secondo cui, in caso di connessione tra reato militare e reato comune, la giurisdizione spetta al giudice ordinario per entrambi quando il reato comune risulti più grave secondo i criteri dell'art.16 c.p.p.; la Corte ha verificato l'assenza di questa condizione e quindi ha escluso la devoluzione della giurisdizione al giudice ordinario

  • art. 28, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

    Norma che consente l'instaurazione del conflitto davanti alla Corte di cassazione quando giudici diversi hanno preso cognizione del medesimo fatto in distinti procedimenti; la Corte ha ritenuto integrati i presupposti per decidere il conflitto

  • art. 103 Cost., comma 3

    Principio della competenza dell'autorità giudiziaria militare per le violazioni della legge penale militare commesse da soggetti appartenenti all'amministrazione militare; la Corte richiama la regola di giurisdizione esclusiva militare salvo la deroga di cui all'art.13, comma 2 c.p.p.

  • art. 16 cod. proc. pen.

    Criteri per determinare quale reato sia più grave ai fini della devoluzione della giurisdizione secondo l'art.13, comma 2; la Corte ha verificato che i reati comuni contestati non soddisfano i criteri di prevalenza rispetto al reato militare

  • art. 12 cod. proc. pen.

    Norma sulla connessione di reati; la Corte ha ritenuto che, in base alla ricostruzione storico-naturalistica, non sussiste connessione tra il reato militare e i reati comuni contestati davanti al giudice ordinario

Massime di principio

  • La giurisdizione militare è la regola per i reati disciplinati dalla legge penale militare commessi da appartenenti all'amministrazione militare; solo una connessione con reati comuni, in cui il reato comune risulti più grave secondo i criteri dell'art.16 c.p.p., può spostare la cognizione al giudice ordinario
  • Quando giudici diversi hanno già esercitato l'azione penale sul medesimo fatto in procedimenti distinti si instaura il conflitto di competenza ai sensi dell'art.28 c.p.p. e la Corte di cassazione decide in via sostanziale e autonoma sui presupposti di giurisdizione
  • La verifica di connessione deve essere concreta e basata sulla ricostruzione storico-naturalistica del fatto: non basta la mera contemporaneità o la partecipazione agli stessi eventi, occorre che sussista effettiva unità del disegno criminoso o criteri che rendano il reato comune prevalente
  • Decisioni precedenti della Corte di cassazione sulla stessa fattispecie e sugli stessi imputati possono comportare, per effetto di giudicato o precedente risoluzione del conflitto, il non luogo a provvedere su successivi tentativi di sollevare il medesimo conflitto
  • Il giudice chiamato a risolvere il conflitto valutando la giurisdizione ha il potere di esaminare autonomamente i fatti (anche con riferimento agli elementi probatori disponibili) per accertare i presupposti di applicazione delle norme di legittimazione della giurisdizione
  • In pratica, per chi deve valutare una situazione simile: analizzare attentamente le imputazioni per verificare identità del fatto, controllare la presenza o meno di connessione ai sensi degli artt.12 e 13 c.p.p., applicare i criteri dell'art.16 per stabilire quale reato sia "più grave" e verificare l'esistenza di eventuali pronunce definitive già intervenute sulla stessa questione

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