Sentenza n. 467/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 415/2024 del Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro, pubblicata in data 25.06.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro, che aveva disposto l'assegnazione della Carta elettronica per cinque annualità, per complessivi euro 2.500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente relativamente a cinque annualità, per un totale di euro 2.500,00. Il ricorso si fondava sul passaggio in giudicato della sentenza e sull'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche, decorrente dalla notificazione della sentenza. Nel corso del giudizio il Ministero ha documentato l'accredito dell'importo dovuto; la ricorrente ha quindi dichiarato l'avvenuta esecuzione, chiedendo la condanna alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere perché la pretesa della ricorrente è stata integralmente soddisfatta durante il giudizio mediante l'accredito di quanto dovuto. Ai soli fini della regolazione delle spese, il Collegio ha esaminato virtualmente il merito e ha ritenuto fondato il ricorso: risultavano il passaggio in giudicato della sentenza, attestato dalla certificazione di mancata impugnazione, e il perfezionamento della notificazione della sentenza al Ministero, seguito dal decorso del termine dilatorio di 120 giorni. La sopravvenuta esatta esecuzione ha confermato la fondatezza dell'azione. Il Ministero è stato condannato a rifondere le spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari, tenuto conto del valore della controversia, della natura seriale della causa e dell'intervenuta esecuzione del giudicato.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a.
La disposizione individua l'azione di ottemperanza per conseguire l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario; il TAR ne ha verificato i presupposti nel passaggio in giudicato della sentenza e nella sua mancata esecuzione entro il termine previsto.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
La notificazione della sentenza all'amministrazione debitrice e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni costituiscono condizione di procedibilità dell'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il giudicato, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della pretesa azionata.
- Ai fini della regolazione delle spese, il giudice dell'ottemperanza può esaminare virtualmente il merito del ricorso e porre le spese a carico dell'amministrazione quando l'esecuzione sopravvenuta dimostri la fondatezza dell'azione.
- L'azione di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione presuppone il passaggio in giudicato del provvedimento da eseguire e, ove previsto, il perfezionamento della notificazione all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni.
Come è indicizzato
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