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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04061/2023 del 09/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

Un ingegnere aveva convenuto l'INPS chiedendo di accertare e dichiarare non dovuti i contributi pretesi per gli anni 2007 e 2008, deducendo in origine l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata e, in subordine, la prescrizione dei crediti. Dopo un primo giudizio e un precedente rinvio disposto dalla Cassazione, la Corte d'appello di Torino, in sede di rinvio, ha esaminato soltanto la pretesa contributiva relativa all'anno 2007 e l'ha dichiarata prescritta, senza però pronunciarsi sulla domanda/contestazione relativa all'anno 2008. L'INPS ha quindi proposto ricorso per cassazione lamentando la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia, sostenendo che il giudice di rinvio non si era pronunciato su una parte del credito contributivo oggetto del giudizio, ossia quello per l'anno 2008, che risultava ancora dovuto e non prescritto.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo unico di ricorso. Ha osservato che il giudizio verteva sui contributi dovuti per gli anni 2007 e 2008, come già emerso nel ricorso introduttivo e nel precedente provvedimento di legittimità, ma la Corte territoriale in sede di rinvio aveva deciso solo sulla pretesa relativa al 2007, omettendo ogni statuizione sul credito per il 2008. Tale omissione integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione, affinché si pronunci anche sulla pretesa contributiva relativa all'anno 2008 e valuti, per tale annualità, l'eventuale eccezione di prescrizione. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato

    Il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni ritualmente devolute; l'omessa decisione su una parte della pretesa dedotta determina nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Richiamato solo per la proposta del relatore e la trattazione in camera di consiglio non partecipata.

Massime di principio

  • In sede di rinvio il giudice deve attenersi al perimetro della controversia fissato dalla domanda originaria e dal precedente giudicato rescindente, pronunciandosi su tutte le componenti del credito o della pretesa che risultino ancora sub iudice.
  • L'omessa pronuncia su una specifica annualità o su una distinta porzione della pretesa azionata integra violazione dell'art. 112 c.p.c. e comporta cassazione della sentenza.
  • Quando un credito contributivo sia oggetto di contestazione per più periodi, il giudice non può limitarsi a decidere su uno solo di essi: deve esaminare separatamente ciascuna annualità dedotta, ivi comprese le eccezioni come la prescrizione, se pertinenti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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