Cassazione Penale, Ordinanza n. 04740/2026 del 05/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per evasione. Ha dedotto violazione di legge per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo in sostanza che la condotta fosse di minima offensività. La Corte di cassazione rileva però che i motivi erano generici e sostanzialmente riproduttivi di quelli già dedotti in appello, già disattesi con motivazione coerente. In particolare, i giudici di merito avevano escluso, con argomenti logici e su dati di fatto non contestati, che l'imputato fosse stato rinvenuto a circa 200 metri dall'abitazione, in un campo, circostanza ritenuta incompatibile con un allontanamento fugace idoneo a fondare la particolare tenuità del fatto.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è riconoscibile quando, sulla base di elementi fattuali non contestati, la condotta risulti incompatibile con un allontanamento solo fugace e, quindi, con un'offensività minima.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sono inammissibili i motivi che si risolvono nella mera reiterazione di censure già proposte in appello e disattese con motivazione logica e coerente.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. richiede una valutazione concreta della condotta; può essere esclusa quando le circostanze di fatto accertate rendano non plausibile un episodio di minima offensività.
- La deduzione di violazione di legge non è sufficiente se il ricorso non confronta specificamente la motivazione della sentenza impugnata e non evidenzia reali vizi logico-giuridici.
- All'inammissibilità del ricorso per cassazione consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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