Cassazione Penale, Ordinanza n. 07161/2026 del 23/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non vi è stata modifica della decisione di merito, che resta confermata quanto all'affermazione di responsabilità e al trattamento sanzionatorio.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile in relazione a due episodi ricondotti ai delitti di estorsione: per il capo A la fattispecie consumata/aggravata e per il capo B il tentativo di estorsione aggravata. Nel ricorso principale deduceva: 1) difetto di motivazione sulla penale responsabilità, violazione di legge sulla qualificazione giuridica del fatto come tentata estorsione e travisamento della prova, sostenendo in sostanza che la ricostruzione dei giudici di merito fosse erronea; 2) violazione di legge e carenza motivazionale sul trattamento sanzionatorio, per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante dell'estorsione di lieve entità. Nei motivi nuovi contestava inoltre la mancata riqualificazione del fatto ex art. 393 c.p. e insisteva sulla lieve entità del fatto. La Corte ha ritenuto il primo motivo diretto a una rivalutazione del materiale probatorio, quindi non consentita in cassazione, e comunque manifestamente infondato perché la condotta era stata correttamente inquadrata come estorsiva sulla base delle dichiarazioni ritenute attendibili della persona offesa e dell'idoneità della condotta a coartarne la volontà, oltre che per l'inverosimiglianza della versione difensiva sul furto dei gioielli e sull'esistenza di una pretesa lecita. Il secondo motivo è stato giudicato inammissibile perché l'attenuante invocata non risultava specificamente dedotta in appello né sollecitata come potere officioso della corte territoriale. Quanto alla pena, la Corte ha richiamato il principio di discrezionalità del giudice di merito ex artt. 132 e 133 c.p., con motivazione sufficiente anche mediante formule sintetiche quando la pena non si discosta in modo marcato dalla media edittale. I motivi nuovi sulla riqualificazione ex art. 393 c.p. e sulla lieve entità sono stati ritenuti infondati, anche perché la gravità del fatto era già implicitamente esclusa dal riconoscimento delle ipotesi aggravate di cui agli artt. 628, 56 e 629 c.p.
Norme richiamate
richiamato in combinazione con gli artt. 628 e 629 c.p. per indicare il tentativo di estorsione oggetto della decisione di merito
richiamato come criterio di esercizio della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena
richiamato come parametro per la graduazione della pena e per la valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio
invocato nei motivi nuovi per una diversa riqualificazione del fatto, ma ritenuto non pertinente o comunque infondato
richiamato per la qualificazione dell'ipotesi estorsiva aggravata relativa al capo A
richiamato per la contestazione di estorsione e, in combinazione con l'art. 56 c.p., per il capo B in forma tentata
non citato espressamente nel testo; nessuna indicazione utile
non citato espressamente nel testo; nessuna indicazione utile
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del compendio probatorio, salvo il controllo sulla tenuta logico-giuridica della motivazione e sull'eventuale travisamento rilevante nei limiti consentiti.
- La censura sulla qualificazione giuridica del fatto è infondata quando la sentenza di merito abbia ricostruito la condotta con argomenti logici coerenti e l'abbia correttamente sussunta nella fattispecie contestata, valorizzando le dichiarazioni della persona offesa ritenute attendibili e l'idoneità coercitiva della condotta.
- Il mancato riconoscimento di un'attenuante in cassazione non può essere utilmente dedotto se la relativa questione non risulta specificamente proposta in appello o non sia stata sollecitata nei poteri officiosi del giudice di secondo grado.
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e la motivazione può essere sintetica quando la pena irrogata si mantiene in un intervallo ordinario rispetto ai parametri edittali; un'illustrazione più analitica è necessaria solo in caso di notevole scostamento dalla media.
- La lieve entità del fatto può ritenersi esclusa, anche implicitamente, quando la responsabilità sia stata affermata per ipotesi aggravate del reato di estorsione o per la sua forma tentata aggravata, incompatibili con una valutazione di minima offensività.
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